Controlli e liti

Sanatoria in Parlamento: sui vizi formali ecco le vie d’uscita

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di Dario Deotto

La prevista sanatoria delle irregolarità formali – con il pagamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta – si presta a numerose perplessità. La questione principale è che nel nostro ordinamento non vi è una definizione positiva di violazione formale. L’unica previsione che in qualche modo la disciplinava era quella del ravvedimento operoso, che dava la possibilità di regolarizzare entro tre mesi, senza sanzioni, le violazioni formali.

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Questa previsione è stata tuttavia abrogata dal Dlgs 32/2001 che ha introdotto la nozione di violazione «meramente formale» (articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/97) in base alla quale «non sono … punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo». Dal che, in prima battuta, si potrebbe dedurre che vi sarebbe una stretta correlazione tra ciò che risultava sanabile con il ravvedimento operoso nei tre mesi senza penalità e il concetto di violazione meramente formale.

Tuttavia, la previsione del comma 5-bis stabilisce che, per poter escludere la penalità, la violazione, oltre ai requisiti appena indicati, non deve nemmeno arrecare pregiudizio ai controlli. In sostanza, le violazioni meramente formali sono una specie del più ampio genere delle violazioni formali. Quelle meramente formali (non sanzionate), oltre a non incidere sulla determinazione dell’imponibile e sul pagamento del tributo, non devono arrecare pregiudizio all’attività di controllo, mentre le violazioni formali (sanzionate) non incidono sicuramente sull’imponibile e/o sulla liquidazione anche periodica del tributo, ma possono arrecare pregiudizio all’attività di controllo.

Il fatto è che quasi tutte le violazioni formali incidono potenzialmente sull’attività di controllo, tant’è che, nemmeno a livello interpretativo, si è mai giunti a identificare queste fantomatiche infrazioni. A ciò si aggiunge il fatto che anche per il più ampio genus delle violazioni formali (sanzionate) si naviga a vista, non essendoci (ora) alcun riferimento normativo. Al limite si può fare riferimento – oltre alla tabella (esemplificativa) riportata in pagina – a taluni provvedimenti di sanatoria del passato per queste irregolarità (articolo 21 del Dl 69/1989; articolo 19-bis del Dl 41/1995). Ad ogni modo, si può assumere come “formale” quella violazione che non incide sulla determinazione dell’imponibile e/o sulla liquidazione anche periodica del tributo, principio che si può desumere indirettamente dalle disposizioni sul cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs 472/97).

Proprio il principio del cumulo giuridico fa ricordare che, mentre in passato c’era un estremo interesse a regolarizzare le violazioni formali, perché ogni singola violazione era sanzionata, oggi molte penalità per violazioni formali risultano mitigate dallo stesso funzionamento del cumulo (si veda Il Sole 24 Ore del 28 novembre).

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