Imposte

Sanificazione e adeguamento locali: i crediti d’imposta possono sovrapporsi

Alcuni interventi, come l’installazione di barriere protettive, possono fruire di entrambe le agevolazioni

di Paolo Meneghetti

Con la circolare 20/E/2020 e il provvedimento attuativo emanato del 10 luglio scorso, l’agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro e gli interventi di sanificazione. Nonostante questi due documenti, però, restano diversi dubbi irrisolti e una possibile confusione tra gli ambiti applicativi dei due crediti, che in alcune parti si sovrappongono.

L’ambito soggettivo
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl 34/20) è destinato ad alcuni contribuenti, sia imprenditori che professionisti, identificati in una tabella allegata al decreto che riporta alcuni codici Ateco. Si tratta, in sostanza, di attività aperte al pubblico. Ma nell’elenco vi sono evidenti e inspiegabili incongruenze, come – ad esempio – la presenza di parchi di divertimento e parchi tematici (codici 93.21.00); mentre sono assenti, tra gli altri, i gestori di piscine (93.11.20), particolarmente danneggiati dall’emergenza coronavirus.

Al contrario, per il credito d’imposta da interventi di sanificazione (articolo 125, Dl 34/20) non ci sono restrizioni soggettive, essendo il beneficio destinato a tutte le imprese e a tutti i professionisti, compresi gli enti non commerciali e gli enti religiosi.

L’ambito oggettivo
Tra gli interventi di adeguamento del luogo di lavoro vi sono quelli edili per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici e altro, e l’acquisto di arredi di sicurezza, tra cui sembra indiscutibile annoverare le paratie divisorie. Rientrano nell’articolo 120 del Dl 34/20 anche gli investimenti connessi ad attività innovative, sempre relative all’emergenza coronavirus: tra questi, la circolare 20/E annota i termoscanner, oltre ai software per agevolare lo smart working e i sistemi di videoconferenza.

Se esaminiamo l’ambito oggettivo del secondo credito d’imposta (sulla sanificazione, ex articolo 125), ci accorgiamo che alcune spese si sovrappongono a quelle del primo bonus. Infatti, vi rientrano sia gli interventi di sanificazione dell’ambiente (eseguiti da soggetti autorizzati che dovranno rilasciare certificazione di conformità ai protocolli Covid), sia l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, eccetera), oltre che prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza (termoscanner) e barriere protettive, incluse le spese di installazione.

L’esempio
Ipotizziamo il caso di un’impresa che gestisce un ristorante e che ha acquistato termoscanner e ha installato barriere di plexiglass per separare il bancone e i singoli posti a sedere: tali interventi sono compresi anche nell’articolo 120 del Dl 34. È vero che la misura del credito è teoricamente la stessa (60% della spesa, con tetti di 100mila euro per la sanificazione, articolo 125, e 80mila per l’adeguamento degli ambienti lavorativi, articolo 120); ma è anche vero che, mentre la misura del credito da adeguamento è fissa, quella per il credito sanificazione è soggetta a una possibile (e molto probabile) riduzione.

Entro l’11 settembre l’Agenzia infatti, una volta conosciuta l’entità del credito richiesto dai contribuenti, comunicherà la misura effettiva, atteso che non sarà possibile superare lo stanziamento erariale di 200 milioni. Quindi, per il ristoratore del nostro esempio, per le zone di intervento comprese in entrambi i crediti d’imposta, sarà preferibile attivare la procedura di cui all’articolo 120, rispetto a quella dell’articolo 125.

Gli adempimenti
Con il provvedimento del 10 luglio 2020, le Entrate hanno attuato l’obbligo di comunicare in via telematica l’importo delle spese (che rientrano nei due ambiti di credito d’imposta) sostenute nel 2020, oltre a quelle che si suppone di sostenere entro il 31 dicembre 2020. Le scadenze di tale adempimento sono diverse: se le spese rientrano nell’articolo 120 del Dl 34, il termine della comunicazione è il 30 novembre 2021; se si rientra nell’articolo 125, il termine è invece molto più ravvicinato, cioè il 7 settembre 2020.

I CASI RISOLTI
La parete divisoria
La situazione
Una Snc gestisce un esercizio di bar gelateria, nel quale ha installato pareti in plexiglass per dividere il bancone dal luogo in cui entrano i clienti e da quello in cui ordinano le consumazioni. Come sarà determinato il credito d’imposta per la parete divisoria?
La soluzione
L’acquisto e l’installazione di una parete divisoria in plexiglass può rientrare sia tra gli arredi di sicurezza (credito d’imposta adeguamento), sia tra le barriere protettive (credito sanificazione). Dato che il primo credito non è soggetto a restrizioni, converrà istruire la pratica con questo.

L’intervento di sanificazione
La situazione
Una Srl ha eseguito una sanificazione incaricando una ditta autorizzata. Ora deve contabilizzare la fattura della ditta e il credito d’imposta, e non sa se considerarlo una voce che riduce le imposte oppure un contributo in conto esercizio.
La soluzione
Per la contabilizzazione deve prevalere l’obiettivo del credito d’imposta: cioè ristorare costi di esercizio (spesa di sanificazione). In tal caso, secondo le indicazione del documento Oic 12, il credito va considerato nell’area A del conto economico , voce A 5.

Gli spogliatoi della piscina
La situazione
Una Srl sportiva dilettantistica gestisce un impianto pubblico con piscina (codice Ateco 93.13.00), e per adeguarsi agli standard di sicurezza Covid ha costruito una nuova sala spogliatoi. L’intervento fruisce del credito ex art. 120 del Dl 34?
La soluzione
No. Il credito d’imposta per opere edili sostenute per l’emergenza Coronavirus vale per le imprese che gestiscono luoghi aperti al pubblico, ma solo se comprese in un elenco di codici Ateco, che inspiegabilmente esclude alcuni soggetti, come i gestori di piscine.

La fruizione del credito
La situazione
Un’impresa individuale di commercio di abbigliamento ha eseguito spese di sanificazione per 5.000 €, e ora intende fruire del credito di imposta di 3.000 €, pari al 60%. Potrà usarlo in F24 a partire dal mese successivo al pagamento della spesa?
La soluzione
No. Per il credito d’imposta in compensazione occorre inviare una comunicazione telematica all’Agenzia, e attendere che questa fissi la percentuale del credito, che potrà ridursi rispetto al 60% se la richiesta totale supererà i 200 milioni stanziati.

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