Controlli e liti

Scadenze e ricorsi, non sempre la pausa estiva allunga i tempi

Dal 1° al 31 agosto si fermano i termini processuali, ma per il pagamento degli atti impositivi bisogna vedere caso per caso. Stop fino al 4 settembre per le somme dovute a seguito dei controlli automatici

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Da lunedì 1° agosto e fino al 31 agosto scatta la sospensione feriale dei termini processuali. Inizialmente, l’articolo 1 della legge 742/1969 prevedeva che il decorso dei termini processuali fosse sospeso di diritto dal 1° al 15 settembre. Successivamente la “fine” della sospensione è stata anticipata al 31 agosto e quindi vale per 31 giorni. Così nel calcolo di un termine, non si considerano i giorni compresi in questo arco temporale.

Si tratta di una sospensione che non vale in via generalizzata per i termini di pagamento degli atti impositivi. In sostanza se l’atto prevede il pagamento «entro il termine per proporre ricorso», si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Se, invece, viene previsto un termine specifico (ad esempio 30 giorni o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato e il calcolo va eseguito a giorni di calendario. Ma vediamo in dettaglio le principali situazioni che possono presentarsi.

Acquiescenza

La definizione in acquiescenza dell’intero atto (imposte + sanzioni ridotte) ovvero soltanto delle sanzioni ridotte deve essere eseguita entro il termine di impugnazione, il relativo versamento, quindi, se cade nel periodo di agosto, può essere eseguito considerando i 31 giorni di pausa estiva.

Processo tributario

La sospensione vale sia per la notifica dell’atto alla controparte (ricorso, appello, riassunzione ecc.), sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni (costituzione in giudizio, deposito memorie, documenti ecc.).

È necessario verificare la specifica norma che regola il calcolo dei termini nella fattispecie di interesse (ricorso, appello ecc.) poiché talvolta richiede un calcolo a giorni, altre, a mesi.

Il calcolo a giorni

Il termine di impugnazione di un atto o di una sentenza notificata è di 60 giorni dalla data di notifica. Se in tale arco temporale è compreso il mese di agosto, la scadenza slitta di 31 giorni. La sospensione vale per l’impugnazione di tutti gli atti tributari, comprese le cartelle di pagamento, preavviso di fermo ecc. (Cassazione, sentenze 23049/2015, 6349/2016).

Per gli atti soggetti a mediazione si considera la sospensione e pertanto dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni previsti per la fase di reclamo, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione.

Anche per la costituzione in giudizio, da eseguirsi entro 30 giorni, a pena di inammissibilità, dalla notifica del ricorso/appello ovvero scaduti i 90 giorni della mediazione, va considerata la sospensione feriale. Ne consegue che se l’adempimento scade nel mese di agosto beneficerà della sospensione feriale dei 31 giorni.

Il calcolo a mesi

Le sentenze non notificate devono essere impugnate entro il termine di 6 mesi dal deposito (cosiddetto termine lungo), a prescindere dal numero di giorni che compongono il mese.

Così, ad esempio, se una sentenza è stata depositata il 16 aprile 2022 il termine di impugnazione è il 16 novembre 2022 (ossia 6 mesi, quindi 16 ottobre + 31 giorni).

Il calcolo a ritroso

Il periodo di sospensione vale anche per i termini a “ritroso”, ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento. Il caso più frequente riguarda il deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell’udienza. Si pensi a una udienza fissata i primissimi giorni di settembre, per la quale occorre presentare delle memorie (10 giorni o 20 giorni precedenti). Nel calcolo a ritroso non va considerato il mese di agosto, con la conseguenza che il termine scadrà nel mese di luglio.

Avvisi bonari

È prevista una “pausa estiva” anche per le somme dovute a seguito dei controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. La pausa è addirittura più lunga della sospensione feriale, perché termina il 4 settembre. Così il termine previsto per beneficiare della riduzione delle sanzioni (a un terzo o a due terzi a seconda dei casi) è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre (35 giorni).

Adesione

I termini per impugnare sono sospesi per 90 giorni nel caso in cui, ricevuto l’atto, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, presenti istanza di adesione. Il legislatore, a seguito di alcune perplessità manifestate della giurisprudenza di legittimità, ha previsto espressamente (Dl 193/2016) il cumulo di questi termini con la sospensione feriale.

A questo proposito occorre tener presente che se il contribuente presenza istanza di adesione l’ultimo giorno utile (il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto), e i successivi 90 giorni terminano in un giorno festivo, l’impugnazione – come chiarito recetemene dalla Suprema Corte (sentenza 15230/2022) – non può slittare al primo giorno feriale successivo, in quanto i 90 giorni non riguardano un procedimento giudiziario ma amministrativo. Al contrario nessun problema se l’adesione sia stata presentata prima del 60° giorno per l’impugnazione, in quanto, conclusi i 90 giorni per l’adesione, riprendono a decorrere i termini residui di impugnazione

Sospensione pagamenti

Va ricordato, per completezza, che gli adempimenti fiscali e i versamenti dei tributi con F24, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto, possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. Quest’anno il 20 agosto è sabato e quindi la scadenza è ulteriormente differita al 22.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©