Imposte

Scambio di informazioni nella Ue contro le frodi Iva

di Benedetto Santacroce

Il Consiglio europeo, dopo aver individuato il percorso per l’adozione del regime definitivo degli scambi intraunionali con applicazione dell’imposta nello Stato di destinazione, approva ora le strategie e le misure di dettaglio per combattere le frodi Iva transfrontaliere, rafforzando le misure di cooperazione tra le autorità fiscali e concentrando le attività di analisi e di contrasto a operazioni e settori specifici considerati particolarmente a rischio. Inoltre approva, in via definitiva la direttiva che rende finalmente permanente l’aliquota Iva ordinaria del 15% quale tetto minimo comune per tutti gli Stati membri.

La cooperazione

Le frodi Iva determinano una perdita di gettito agli Stati membri che varia, secondo il Consiglio europeo in accordo con la Commissione europea, tra i 150 e i 160 miliardi annui (l’ultimo dato rilevato è di 152 miliardi nel 2015).

Uno dei punti fondamentali che il piano d’azione Iva, lanciato nel 2016 dalla Commissione, poneva, come obbiettivo immediato per creare le condizioni per ridurre drasticamente l’ammontare delle perdite Iva, era il rafforzamento della fiducia tra gli Stati membri attraverso lo sviluppo di piani di cooperazione, lo scambio d’informazioni e la realizzazione di interventi congiunti.

In questa logica ieri il Consiglio ha approvato una sostanziale modifica al regolamento di cooperazione transnazionale n 904/2010. In particolare, tale modifiche incrementano lo scambio e l’analisi delle informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri, crea nuovi strumenti di condivisione delle informazioni relative a fenomeni di frode e rafforza le attività di Eurofisc.

Inoltre, sulla base dei rilievi contenuti nel rapporto relativo alle misure da adottare per combattere le frodi intraunionali n 24 del 22 marzo 2016 (tackling intra-community Vat fraud: more action needed) approvato il 15 dicembre 2015 dalla Corte dei conti europea, il Consiglio ha varato delle specifiche misure per migliorare i sistemi di monitoraggio:
•per i fenomeni di frodi carosello che si realizzano sfruttando i meccanismi attuali di detassazione degli scambi intraunionali;
•per le frodi determinate nel settore delle automobili sulla base dell’applicazione del doppio regime di tassazione (beni usati e scambi intraunionali);
•per le frodi che si realizzano in dogana per applicazione del regime 42 (vale a dire le operazioni di importazione da un Paese terzo con non applicazione dell’Iva perché le merci sono destinate in uno Stato membro diverso da quello di arrivo) e 63 (vale a dire reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione dal pagamento dell’Iva per consegna in un altro Stato membro) di detassazione delle importazioni.

Aliquota Iva minima

Dopo anni di rinvii e previsioni temporanee, il Consiglio approva in via permanente l’aliquota del 15% quale aliquota minima ordinaria applicabile dagli Stati membri. Questa previsione ha lo scopo di prevenire eccessive divergenze tra le aliquote applicabili nei singoli Stati membri e di evitare che si sviluppi dei fenomeni distorsivi nel mercato interno alimentati da aliquote eccessivamente ridotte.

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