Imposte

Scatta la trattenuta del 6% per le vincite sopra i 500 euro

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Va sempre applicata la trattenuta del 6% sulle vincite erogate in occasione della partecipazione a concorsi a premio per vincite superiori ai 500 euro. I Monopoli possono infatti, con propri decreti dirigenziali, introdurre nuovi giochi e variare l’assegnazione delle vincite per aumentare il gettito. La pretesa non lede, inoltre, il principio di capacità contributiva in quanto la riserva di legge sancita dalla Costituzione fa comunque salva la discrezionalità amministrativa. Infine, quanto trattenuto non entra mai nella disponibilità patrimoniale del vincitore e non può così essere assimilato alla ritenuta d’imposta. Così si è espressa la Ctr Lazio, sentenza 6293/12/2017 (presidente Tersigni, relatore Galeota).

Un contribuente partecipa ad un concorso a premi e nel 2011 vince 733mila euro e subisce la tassazione del 6 per cento. Dopo avere incassato la vincita netta di 690mila euro chiede a rimborso i 43mila euro mancanti ma l’amministrazione dei Monopoli non risponde lasciando maturare il silenzio rifiuto.

Il contribuente si rivolge allora in Ctp. Il tributo trattenuto lede il principio di capacità contributiva perché è un introito aggiuntivo rispetto alla ritenuta sui premi e sulle vincite, non potendo esserci alcuna duplicazione rispetto alla ritenuta già operata a tale titolo.

I Monopoli resistono sostenendo che non si tratta di una nuova imposta ma di un diritto dello Stato a trattenere il 6% sulle vincite superiori a 500 euro e quindi non c’è alcuna duplicazione.

I giudici di merito di entrambi i gradi rigettano i ricorsi del contribuente. In particolare, secondo la Ctr, il diniego dell’amministrazione è legittimo perché:

i Monopoli hanno la facoltà, con propri decreti dirigenziali, di introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, di adottare nuove modalità di gioco del lotto e variare l’assegnazione della percentuale della posta in gioco a montepremi ovvero delle vincite in denaro al fine di aumentare il gettito. La natura giuridica del diritto stabilito dal decreto dirigenziale non è dissimile dalla “quota di prelievo”, ovvero dalla parte di introito derivante dall’esercizio di giochi numerici che lo Stato trattiene per sé con la sola differenza che il diritto del sei per cento è conteggiato non sulle somme raccolte a titolo di gioco bensì sulle porzioni di vincita eccedenti 500 euro;

la pretesa recata dal decreto dirigenziale non lede il principio di capacità contributiva neppure se l’imponibile assoggettato a tassazione non è integralmente determinato dalla legge. Questo in quanto il principio della riserva di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, in quanto si limita a imporre al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa;

il concessionario ha l’obbligo di versare preventivamente il diritto del sei per cento in oggetto, che non entra così a far parte del patrimonio del vincitore. Pertanto non sussiste alcuna integrazione della ritenuta prevista dall’articolo 30 del Dpr 600/1973 in quanto tali somme vengono trattenute ab initio dall’Erario.

Ctr Lazio, sentenza 6293/12/2017

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