Controlli e liti

Scelte gestionali insindacabili se ragionevoli

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di Antonio Iorio

Non determinano la responsabilità degli amministratori le scelte gestionali in quanto insindacabili. Tuttavia esse trovano un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, secondo i parametri di diligenza del mandatario, nella mancata adozione delle cautele e delle verifiche preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta, e nella diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione. A fornire questo principio, è la Corte di cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 15470 depositata ieri.

Il presidente di una spa consortile veniva chiamato in giudizio dal liquidatore per risarcire i danni subiti dal consorzio in conseguenza dell’alterazione di note spese e della stipula di contratti ritenuti privi di utilità. Dopo il primo grado, la Corte di appello accoglieva la richiesta risarcitoria e l’amministratore ricorreva per Cassazione. Lamentava l’assoluzione in sede penale per l’alterazione delle note spese, non considerata dal giudice civile, e l’ingerenza nelle scelte gestionali dell’amministratore, tramite un giudizio a posteriori basato su presunzioni.

La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione. Circa la omessa considerazione del giudizio penale, la sentenza ribadisce la separazione dei due giudizi precisando che l’azione civile di danno deve essere sospesa solo ove sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado. Per l’insindacabilità delle scelte gestionali la Corte ha rilevato che per i danni cagionati a una spa dall’amministratore, l’insindacabilità del merito delle sue scelte trova un limite sia nella valutazione di ragionevolezza delle medesime, da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo. Determinante poi, la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi. La Corte di appello aveva ritenuto arbitraria la stipula dei contratti sia per l’oggetto del negozio (in taluni casi mai realizzatosi), sia per la scelta dei contraenti (assenza dei requisiti di professionalità delle ditte prescelte). Inoltre era risultato anomalo il pagamento immediato del corrispettivo anche per importi considerevoli. Da qui il rigetto del ricorso.

Il principio evidenza la necessità che la responsabilità venga valutata ex ante, tenendo conto di fatti e condizioni al momento delle scelte. Ciò è importante perché, sovente, i curatori addebitano eventi la cui negatività per la società è apprezzabile solo a posteriori: in sostanza si valuta il comportamento dell’amministratore conoscendo già l’esito (negativo) delle sue scelte, ignorando la situazione esistente nel momento in cui tali scelte sono maturate.

La sentenza n.15470/17 della Cassazione

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