Scheda prepagata per l’acquisto dei carburanti
Schede prepagate, carte di debito o credito (ricaricabili o meno) e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile che consenta almeno l’addebito in corrente. Sono questi gli strumenti operativi, espressamente richiamati nel provvedimento 73203/2018 dell’agenzia delle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), con i quali i titolari di partita Iva dovranno necessariamente familiarizzare, se a partire dal prossimo 1° luglio, vorranno continuare a detrarre l’Iva e le relative spese per carburanti e lubrificanti destinati all’autotrazione.
Il provvedimento dell’Agenzia individua altresì gli strumenti alternativi ai mezzi elettronici sopra richiamati che consentono la detraibilità ai fini Iva (e anche ai fini delle imposte dirette) delle spese di carburante. Si tratta di: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente .
Tutto questo però, non basta a scongiurare quello che sarà il vero problema della stretta normativa sui carburanti, ovverosia l’obbligo della fatturazione elettronica.
Infatti se è pur vero che l’amministrazione finanziaria nel provvedimento in questione si è preoccupata in un certo qual senso di «preservare l’operatività attuale», specificando che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare «le carte e i buoni» che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti (con medesima aliquota Iva). Tutto ciò rimarrà possibile solo quando la cessione/ricarica, sarà documentata anche dalla fattura elettronica (articolo 1, comma 917, della legge 205 del 2017) e a patto che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili diversi dal contante.
E questo (la fattura elettronica) rimane il vero vulnus di un sistema il cui intento, in origine, era solo quello di cercare di arginare l’evasione e non di complicare burocraticamente la vita dei contribuenti.
Nonostante, quindi, l’e estensione anche ai fini dei redditi, prevista dal provvedimento circa l’utilizzo dei sistemi alternativi alla moneta elettronica (la norma, a differenza dell’Iva, in tema di imposte dirette non prevedeva alcuna apertura), la situazione è resa complicata non solo dal tema del pagamento tracciabile, ma dall’obbligo della fattura elettronica prevista dallo stesso testo di legge, punto sul quale il provvedimento dell’agenzia delle Entrate non poteva certo intervenire diversamente.
Per uscire dall’empasse rimane da capire se davvero, in futuro, si potrà contare su un possibile automatismo nell’emissione di una fattura elettronica sulla base dei dati prodotti dalla strisciata della carta o dal contactless e magari semplicemente aggiungendo il numero della partita Iva dell’acquirente (si veda Il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2018). Anche se non è difficile immaginare che questo sistema potrebbe avere necessariamente bisogno di un tempo di rodaggio non certo breve, senza contare i riflessi economici in termini di maggiore costo che questo tipo di strumenti potrebbe avere sugli operatori.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 73203 del 4 aprile 2018