I temi di NT+Modulo 24

Scissione inversa, operazione neutrale a supporto delle riorganizzazioni dei gruppi societari

La risposta 335/2022 delle Entrate: non c’è un vantaggio fiscale indebito in quanto non sussiste alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario

di Leo De Rosa e Alberto Russo

Nella risposta ad interpello 335/2022, l’agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi delle operazioni di scissione. Il caso riguarda una «scissione inversa», che prevede lo scorporo di asset da una società controllata in favore della relativa controllante.

In passato queste operazioni erano a rischio contestazione. In particolare, l’agenzia delle Entrate avrebbe potuto riqualificare il trasferimento di beni mediante scissione in favore della controllante come un’operazione realizzativa e quindi imponibile: distribuzione dividendi in natura ovvero un’assegnazione di beni al socio.

In base al nuovo approccio interpretativo dell’agenzia delle Entrate, al di fuori di situazioni effettivamente patologiche (dove, peraltro, la criticità non è data dalla scissione in sé, ma dall’utilizzo distorto del patrimonio societario), ad oggi, la «scissione inversa» rappresenta un’operazione di riorganizzazione pienamente legittima.

Segnaliamo, in primis, la risposta ad interpello n. 75 del 20 novembre 2018.
La fattispecie riguardava una società Alfa, svolgente attività commerciale controllata al 100% dalla società Beta svolgente attività di elaborazioni dati e di gestione immobiliare. La società Alfa, mediante scissione parziale, trasferisce alcuni immobili a favore della controllante Beta.
L’Agenzia dapprima richiama il principio di neutralità fiscale sancito dall’articolo 173 del Tuir sottolineando che:

il trasferimento di beni mediante scissione non determina la fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa e non consente l’emersione di plusvalori imponibili, in quanto il trasferimento avviene in continuità di valori contabili e fiscali;

tali plusvalori emergeranno in capo alla beneficiaria, con conseguente tassazione, quando saranno oggetto di operazioni realizzative (cessioni a titolo oneroso, destinazioni estranee all’attività impresa, effettive assegnazioni ai soci).

Di conseguenza, l’operazione non genera vantaggi fiscali indebiti.

L’Agenzia non manca di evidenziare che il trasferimento degli immobili avrebbe potuto essere realizzato mediante un’assegnazione di beni, in cui il socio riceve i beni a “valore normale” con conseguente tassazione sui plusvalori latenti. Tuttavia, afferma che entrambe le operazioni risultano “fisiologicamente idonee, e perciò poste su un piano di pari dignità, a consentire la separazione dell’attività industriale e commerciale da quella immobiliare”. Sottolinea, inoltre, che “la scelta operata dal contribuente a favore della scissione ricade, perciò, nell’ambito di applicazione del comma 4 dell’articolo 10-bis, ai sensi del quale resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste sull’ordinamento tributario su un piano di pari dignità”.

A conclusioni e con argomentazioni simili, l’Agenzia giunge anche nell’interpello 335/2022 richiamato in apertura. La fattispecie prevede una scissione parziale asimmetrica di Alfa a favore della propria controllante Beta; l’asset trasferito è una partecipazione totalitaria in Gamma.
Attraverso l’operazione, la capogruppo Beta assume il controllo diretto di tutte le partecipate operative compresa Gamma, di cui deteneva il controllo indiretto tramite la scissa Alfa.
È evidente la finalità riorganizzativa volta a razionalizzare la struttura del gruppo.

L’articolo 173 del Tuir si applica in generale a tutte le tipologie di scissione, indipendentemente dai beni scorporati, e dall’assetto societario delle società coinvolte. Il fulcro della disciplina è la continuità di valori contabili e fiscali che garantisce l’assenza di salti d’imposta e quindi la neutralità fiscale dell’operazione.

Non possiamo che condividere le conclusioni e le argomentazioni dell’Agenzia. Oltre che coerenti al dato letterale ed alla ratio della disciplina normativa ex articolo 173 del Tuir, segnaliamo che tale interpretazione appare in linea con la nuova codificazione dell’abuso del diritto introdotta con l’articolo 10-bis della legge 212/2000, post-riforma del 2015.

Del resto sono evidenti, i differenti riflessi economici, patrimoniali e fiscali delle due operazioni:

da una parte, la scissione che è neutrale, ma impedisce lo step-up del valore fiscale degli asset, rinviando la tassazione;

dall’altra, assegnazione dei beni, che comporta una tassazione immediata, ma consente di “rivalutare” il costo fiscale degli asset.

L’Agenzia ha correttamente escluso profili di elusività, posto che la scissione di per sé non consente risparmi d’imposta. Auspichiamo che tale presa di posizione netta, espressa in particolare nell’interpello 75/2018, sia ribadita in via definitiva ed estesa tutte le tipologie di scissione.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
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