Scissione, risponde la beneficiaria solo se riceve gli atti
In ipotesi di scissione, la responsabilità solidale della società beneficiaria, per i debiti tributari della scissa, accertati successivamente all’operazione, scatta soltanto se era a conoscenza degli atti impositivi. A dirlo è la Ctp Reggio Emilia 16/2/2019 (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 18 gennaio, verosimilmente una delle prime pronunce di merito dopo l'intervento in materia della Corte costituzionale.
Questi i fatti. Nel 2008 una Srl deliberava una scissione parziale in favore di altra società, alla quale venivano assegnati alcuni immobili. Successivamente, nel 2010, l’ufficio notificava alla sola scissa due accertamenti relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006 impugnati e oggetto di contenzioso.
A seguito della parziale conferma degli atti da parte della Ctr, l’agente della riscossione notificava alla beneficiaria della scissione una cartella in qualità di responsabile in solido. La contribuente impugnava l’atto, eccependo l’assenza di notifica degli atti presupposti, avendo appreso degli accertamenti soltanto in occasione della cartella.
In subordine era richiesta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per una presunta compromissione del diritto di difesa. L’amministrazione, infatti, potrebbe automaticamente rivalersi sulle beneficiarie senza alcun obbligo di informazione preventiva e senza che il debito sia in alcun modo noto al momento dell’operazione.
Secondo le Entrate, l’articolo 173 del Tuir prevede, invece, una chiara responsabilità solidale e illimitata della beneficiaria in caso di scissione, senza la necessità di alcun adempimento nei suoi confronti.
La Ctp ha accolto le motivazioni della società.
La decisione parte, innanzitutto, dall’analisi della pronuncia della Corte costituzionale (90/2018) recentemente intervenuta sul punto, nella quale sostanzialmente si riteneva legittima la previsione della responsabilità solidale della beneficiaria quando le sono noti i debiti tributari della scissa, magari in quanto riportati nell’atto di scissione liberamente sottoscritto dalle parti.
La Consulta non affrontava, però, le conseguenze nel caso in cui, come nella specie, il debito accertato posteriormente alla scissione non fosse stato conosciuto o conoscibile dalla beneficiaria.
La Ctp al riguardo ha rilevato che, anche in quest’ipotesi, non viene meno la responsabilità solidale tra le due società, ma esistono dei limiti derivanti dal fatto che la beneficiaria non ha avuto la possibilità né di accettare la situazione, né di potersi opporre alla pretesa, con pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Secondo i giudici, infatti, la contribuente avrebbe dovuto ricevere gli atti impositivi in capo alla scissa, al fine di avere conoscenza della vicenda che non la riguardava direttamente. In virtù di tale interpretazione, non è stata condivisa la richiesta di remissione della vicenda alla Consulta.
Infine, la Ctp ha evidenziato che la responsabilità della beneficiaria non è illimitata, ma rientra nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, come stabilito dall’articolo 2506-quater, comma 3, del Codice civile.