Se c’è un solo subalterno il sottotetto non raddoppia la detrazione
La risposta è negativa. In ogni caso se il sottotetto che si rende abitabile anche senza modifica di sagoma e volumetria è accatastato insieme all’abitazione (unico subalterno), in ogni caso la detrazione è unica e cioè l’importo massimo detraibile è il 50% di 96.000 (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n.205, di bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In particolare la circolare 121/E del 1998 sul punto precisa: «si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita». In sostanza è ammesso alle agevolazioni solo l'aumento di volumetria tecnico e non di superficie calpestabile. Ad esempio sono detraibili le spese per il semplice rialzo del sottotetto per renderlo abitabile ove l'aumento di volumetria è conseguente alla necessità di rispettare le altezze minime. Viceversa le spese per la formazione di nuova superficie calpestabile non è intervento detraibili anche se, ai fini urbanistici, si tratta di intervento di ristrutturazione edilizia e non di ampliamento. Nel caso di specie si rende abitabile un ballatoio e lo si accatasta autonomamente creando una nuova abitazione. Pertanto la detrazione non compete prima perché chiudendo il ballatoio si crea un nuovo volume e anche perché, in ogni caso, la creazione di una nuova unità immobiliare comunque limita l'importo detraibile al numero di unità immobiliari presenti all’inizio dell’intervento, cioè una (circolare 57/E del 2008).
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