Secondo pilastro svizzero con ritenuta al 5%
Gli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento a favore di soggetti residenti di somme derivanti dalla gestione previdenziale professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP) – c.d. “secondo pilastro” - devono operare una ritenuta del 5% sull’importo corrisposto laddove agli stessi venga conferito preventivamente uno specifico incarico da parte del soggetto erogante (elvetico) ovvero del percipiente (residente). In sintesi, è questo il contenuto della consulenza giuridica fornita dall’Agenzia delle Entrate all’Associazione Bancaria in merito alla corretta applicazione da parte degli intermediari della normativa introdotta dall’art. 55 quinquies del DL 50/2017 che ha sostanzialmente equiparato il trattamento della ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di LPP a quanto già previsto – art. 76 Legge 413/1991 – per il c.d. “primo pilastro” (AVS) - .
Il tema sollevato dall’Associazione verteva sulla diversa formulazione prevista per l’applicazione della ritenuta che, ricordiamo, è a titolo definitivo ed esonera il beneficiario da ulteriori adempimenti tributari:
•per il primo pilastro la ritenuta è operata da parte degli intermediari “per il cui tramite” l’AVS eroga ai beneficiari;
•per il secondo pilastro la ritenuta è operata dagli intermediari che “intervengono nel pagamento”
In sostanza, nel primo caso vi è una sorta di percorso istituzionale che nella pratica coinvolge un numero circoscritto di intermediari – vedi convenzioni – mentre nel secondo vi è una sostanziale libertà di canalizzazione del pagamento delle somme.
La risposta fornita dall’Agenzia indica le formalità che gli intermediari devono seguire anche nell’ottica di rendere concreta la possibilità ai beneficiari di usufruire della norma agevolativa. L’Agenzia ricorda come l’assimilazione fiscale tra primo e secondo pilastro sia avvenuta a seguito della c.d. Voluntary disclosure – Legge 186/2014 e successivamente DL 153/ conv. L. 187/2015 - . L’importo della prestazione sul quale applicare il prelievo è costituito dal suo valore lordo, rinvenibile nelle informazioni che il soggetto conferente l’incarico è tenuto a fornire all’intermediario sia per la corretta applicazione della ritenuta sia per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.
Secondo l’Agenzia, le conclusioni di cui sopra sono parimenti applicabili laddove la somma sia accreditata dagli intermediari sui c.d. “conti correnti dedicati” (Legge 147/2013 art. 1 c. 63) accesi attraverso notai in occasione di trasferimenti immobiliari. Per completezza, si ricorda che gli intermediari sono tenuti a riepilogare annualmente i pagamenti in parola nella dichiarazione dei sostituti di imposta – vedi Mod. 770 - in modo non analitico bensì per masse, stante il prelievo fiscale definitivo.
Non va tuttavia dimenticato che in presenza delle situazioni di cui all’art. 1 del DL 167/90 e succ. modifiche – vedi trasferimenti, movimentazione conti, etc. pari o superiori ad euro 15 mila anche se frazionati – gli intermediari sono tenuti a fare apposite segnalazioni nominative.
Per completezza va richiamata la risposta ad un interpello fornita dalla DRE Lombardia circa gli adempimenti nel caso in cui il pagamento di cui sopra avvenga sul conto estero del beneficiario residente: sarà il contribuente stesso ad auto liquidare il 5 % nella propria dichiarazione.