Segnalazione operazioni sospette, contestazioni con motivi rafforzati
Il Tesoro ha aggiornato le istruzioni per l’irrogazione delle sanzioni antiriciclaggio. Recepita la distinzione tra condotta base e qualificata nelle omissioni sulle Sos
Il dipartimento del Tesoro del Mef ha pubblicato recentemente la circolare (prot. DT 56499/2022) con le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio che presiede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi antiriciclaggio. La circolare va a sostituire quella già adottata nella medesima materia all’indomani della riforma attuata con il Dlgs 25 maggio 2017 n. 90 (prot. DT 54071- 06/07/2017). I destinatari delle istruzioni operative restano sempre gli uffici centrali e territoriali del Mef, in qualità di organi competenti all’irrogazione delle sanzioni previste dal decreto antiriciclaggio, nei confronti dei soggetti non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore.
La circolare conferma, in gran parte, le precedenti indicazioni, con alcune correzioni anche di rilievo. Una prima novità si rinviene nella sezione dedicata alle sanzioni in tema di omessa segnalazione di operazioni sospette. Sul punto, il Mef aveva già evidenziato come l’impianto sanzionatorio delineato dalla riforma del 2017, avesse distinto due fattispecie tipiche: una fattispecie «base», non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale e una fattispecie «qualificata» di illecito, tipizzata dal legislatore in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi di fatto, tali da attribuire alla condotta un ulteriore disvalore, in considerazione del suo carattere «grave», «ripetuto», «sistematico», o «plurimo».
Per tutte le violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa (4 luglio 2017) l’autorità verbalizzante, nel qualificare la fattispecie come violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è, pertanto, tenuta, in sede di formulazione della contestazione, ad individuare in quale delle due fattispecie tipizzate dal legislatore il fatto concreto debba essere sussunto.
L’amministrazione irrogante (ossia gli uffici centrali e periferici del Mef) da parte sua, ha pur sempre il potere di riqualificare il fatto, in melius o in peius, ma secondo le nuove istruzioni operative, l’eventuale riqualificazione del fatto a sfavore del sanzionato ( in peius) dovrà essere adeguatamente motivata, tenuto conto dei parametri che definiscono la violazione qualificata, secondo la norma di legge.
Tali parametri sono l’intensità e il grado dell’elemento soggettivo, il grado di collaborazione con le competenti autorità, la rilevanza e l’evidenza dei motivi del sospetto, la reiterazione e diffusione dei comportamenti.
La nuova indicazione sembra recepire quello che è l’ormai univoco orientamento della giurisprudenza italiana ed europea (Cedu e Ue) di tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la quale ritiene che l’irrogazione di una sanzione particolarmente afflittiva determini in capo alla pubblica amministrazione un onere motivazionale rafforzato.
In sede di individuazione della fattispecie come «qualificata», vengo in rilievo le nozioni di «violazioni ripetute», «violazioni sistematiche» e «violazioni plurime». Si tratta di concetti dai confini non ben definiti che già la circolare del 2017, aveva cercato di precisare. Le nuove istruzioni, chiariscono ora che il carattere plurimo si pone sempre come alternativo a quello ripetuto, in quanto mentre le plurime violazioni riscontrate nel corso della medesima ispezione a carico dello stesso incolpato possono essere contestate indifferentemente con un unico atto o con più atti separati, le violazioni ripetute si configurano solo nel caso di più atti di contestazione.
Fa una più puntuale applicazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, quale espressamente previsto sia dalla normativa interna che da quella eurounitaria, l’ulteriore correzione apportata dalla nuova circolare, nella parte in cui precisa che per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del Dlgs 90/2017, ai fini della determinazione del quantum della sanzione da irrogare in base a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, fuori dai casi in cui la violazione si appalesi come particolarmente grave, se l’applicazione al caso concreto di tutti i parametri di qualificazione della condotta, porti a un risultato sanzionatorio non congruo in quanto maggiore rispetto al valore complessivo delle operazioni non segnalate, l’importo della sanzione sarà in ogni caso determinato in misura non superiore a quel valore complessivo, fermo restando il limite del minimo edittale normativamente previsto.
Già da una prima lettura, la circolare, pur recependo alcuni orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Roma giudice esclusivamente competente per le sanzioni amministrative antiriciclaggio e alcuni orientamenti europei sui principi e diritti fondamentali e umani, per le novità apportate non mancherà di essere oggetto di nuove e più articolate applicazioni sia da parte delle autorità di Vigilanza (Bankitalia , Consob e Isvap) sia da parte della Guardia di Finanza per tutti gi altri soggetti obbligati.