Senza accertabilità la deduzione resta
L'amministrazione non può disconoscere la deducibilità di quote di ammortamento se il costo originario è stato iscritto in un esercizio non più accertabile. La decadenza del potere di accertamento per i costi frazionati, infatti, decorre dall'originaria iscrizione del valore a nulla rilevando le successive imputazioni annuali.
A fornire questo importante chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 9993 depositata ieri.
L'Agenzia recuperava ad una società la quota di ammortamento 2007 relativa ad un impianto in concessione, acquisito nove anni prima.
Il provvedimento veniva impugnato eccependo la tardività della pretesa, in quanto l'Ufficio avrebbe potuto contestare la deducibilità dell'ammortamento, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stato originariamente iscritto il cespite e non successivamente.
La Ctr confermava la legittimità dell'accertamento nel presupposto che l'Agenzia poteva recuperare in ciascun anno la quota relativa al bene riconosciuto non deducibile.
La società ricorreva così per Cassazione chiedendo di stabilire se per i costi che danno luogo ad una deduzione frazionata in più anni la decadenza del potere di accertamento dell'amministrazione si realizzi al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di ciascun periodo di imposta in cui è dedotto il costo ovvero a quello in cui è stato iscritto il costo originario.
La Suprema corte ha innanzitutto ricordato che in conformità ai principi affermati dalla Consulta (sentenza 352/04), l'interpretazione della norma sulla decadenza non può lasciare il contribuente esposto all'azione esecutiva del Fisco per termini eccessivamente dilatati.
Ciò anche perché il contribuente è tenuto alla conservazione dei documenti per gli anni oggetto di possibile controllo.
Per non violare questi principi secondo i giudici di legittimità, nell'ipotesi di costi la cui deducibilità è frazionata nel tempo, il computo della decadenza decorre dall'anno in cui è stato iscritto in bilancio il valore da ripartire.
Ne consegue che se l'amministrazione non ha disconosciuto tale originaria iscrizione, le relative quote imputate negli esercizi successivi divengono deducibili.
L'unica contestazione in tali periodi di imposta, può riguardare solo un'eventuale errata determinazione perché ad esempio imputata in misura superiore ovvero malamente calcolata.
Nella specie, la contestazione dell'Ufficio doveva riguardare l'anno 1998, cioè l'esercizio in cui era stato iscritto il costo da ripartire.
La decisione appare particolarmente importante poiché censura una prassi posta in essere frequentemente dagli uffici. Ora sarebbe auspicabile che l'Agenzia prendesse atto dell'orientamento giurisprudenziale ed emanasse le conseguenti direttive agli addetti ai controlli onde evitare ulteriori contestazioni della specie e quindi altri onerosi contenziosi.
Cassazione, sentenza 9993/2018