Senza il contraddittorio accertamento Iva fuori gioco
È illegittimo l’atto impositivo in materia di tributi armonizzati (Iva) emesso ante tempus e, in sostanza, lesivo del diritto al contraddittorio anticipato. Tuttavia il contribuente deve spiegare le ragioni «non meramente dilatorie» che avrebbe esposto se fosse stato chiamato o almeno ascoltato dall’amministrazione fiscale.
La Sesta sezione civile della Cassazione (sentenza 2873/18, depositata ieri) ha annullato la decisione con cui la Ctr Campania aveva cancellato nel 2016 il verdetto contro un contribuente colpito da avvisi di accertamento troppo “veloci” per Iva, Ires e Irap relativi all’anno 2008. Il contribuente, un avvocato, aveva eccepito le modalità accelerate di emissione dell’avviso, avvenuta in violazione dell’articolo 12 c.7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza»), non avendo di fatto potuto svolgere difesa anticipata in contraddittorio.
Le Entrate hanno impugnato la sentenza della Ctr Campania, argomentando non tanto sul denegato contraddittorio - che risultava per tabulas - quanto invece sulla mancata allegazione processuale, da parte del contribuente, «delle ragioni non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa» se il termine dilatorio per l’emissione dell’avviso, 60 giorni, fosse stato rispettato.
La Corte, nel motivare la cassazione della sentenza, ha ricordato come le Sezioni unite (n° 24823/2015) abbiano diviso le sorti del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio per tributi armonizzati in ambito Ue (Iva/Vat), specificamente tipizzato e sancito, invece, per le altre ipotesi. Tuttavia, sottolinea la Sesta sezione civile, anche per i tributi armonizzati la violazione del contraddittorio anticipato non è in assoluto una causa di nullità del provvedimento, restando sul ricorrente/contribuente l’onere di rappresentare alla Ctp/Ctr le motivazioni non strumentali e/o dilatorie che avrebbe esibito in sede amministrativa.
Era stata la stessa Corte di giustizia Ue, con la sentenza nelle cause riunite C-129/13 e C-130/13 , a rimarcare che la violazione del diritto di difesa debba impattare su fatti/circostanze concrete, e cioè in definitiva che la sostanza prevale sulla forma nel rapporto tra amministrazione fiscale e cittadino-contribuente .
Cassazione, sentenza 2873/2018