Imposte

Servizi collegati al bene immobile rilevanti ai fini Iva in Italia

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di Michele Brusaterra


Servizi relativi ai beni immobili sempre territorialmente rilevanti ai fini Iva, se eventuali altri servizi sono «ancillari» alla concessione in uso degli immobili stessi.

L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 2, pubblicato in data 24 settembre 2018, ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare alle prestazioni di servizi relative a beni immobili.

In particolare, la fattispecie analizzata riguarda il trattamento Iva relativo a un servizio complesso costituito, da una parte, dalla concessione a titolo oneroso di un bene immobile ubicato in Italia destinato ad attività congressuale, e dall’altra, congiuntamente, alla fornitura di servizi in occasione di eventi sportivi.

Secondo l’amministrazione finanziaria il suddetto servizio, ai sensi dell’articolo 7-quater, primo comma, lettera a del Dpr 633/1972, è territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia se l’immobile è situato nel territorio dello Stato e se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che: la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio, e che i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico.

Nel principio di diritto formulato dall’agenzia delle Entrate viene inoltre evidenziato che l’articolo 7-quater, primo comma, lettera a, del Dpr 633/1972 deve essere interpretato conformemente a quanto disposto dall’articolo 31-bis del Regolamento Ue 282/2011 e dai relativi orientamenti interpretativi comunitari.

Tale ultima norma, per stabilire che cosa si deve intendere per «prestazioni di servizi», prevede che i servizi stessi devono presentare un «nesso sufficientemente diretto» con il bene immobile al quale si riferiscono. L’esistenza di tale «nesso» si ritiene, in ogni caso, sussistente per i servizi derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione, e se sono erogati o destinati a un bene immobile, e aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

È bene anche far presente che, al fine di stabilire che cosa si deve intendere per «bene immobile» è necessario fare riferimento alla definizione fornita dall’articolo 13-ter, sempre del Regolamento Ue 282/2011, introdotto dal Regolamento Ue 1042/2013 e direttamente applicabile in Italia a decorrere dal primo gennaio 2017.

In virtù di tale norma si considerano «beni immobili»: una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e di possesso; qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o a esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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