Servizi elettronici, oneri Iva ridotti per chi non supera i 10mila euro
1In sintesi
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato (in Italia) se rese a committenti non soggetti passivi le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici e le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero, sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea. Specularmente, si considerano tassate nei vari Stati membri della Ue se il committente è ivi residente.
Il Dlgs 45/2020 attuativo dell’articolo 1 della direttiva (Ue) 2017/2455 per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, conferma la regola generale sulla territorialità Iva dei cosiddetti servizi Tte, ma introduce un’eccezione laddove il valore delle prestazioni non abbia superato la soglia annuale di 10.000 Euro, fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario di territorialità.
2Regole di territorialità
Nel Dpr n. 633/1972 le regole di territorialità precedentemente fissate dalle lettere f) e g) dell’art. 7-sexies sono state trasfuse nel nuovo articolo 7-octies, rubricato «Territorialità- Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi» (servizi «Tte»).
La norma prevede che si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
● le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
● le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.
Inoltre, qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, questa nuova disposizione appena citata (che obbliga alla tassazione in Italia) non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le condizioni di seguito indicate (ecco l’eccezione di cui si è fatto cenno in premessa):
● il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
● l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi Tte rese nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
● il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato. Invece, qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si può derogare all’ordinario criterio di territorialità (tassazione nel luogo in cui risiede il committente privati), per i servizi Tte resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea, ove concorrano unitariamente le condizioni di seguito indicate:
● il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
● l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi Tte rese nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
● il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.
L’intervento normativo è volto a semplificare gli adempimenti dei piccoli operatori economici o di coloro che occasionalmente effettuano servizi Tte, consentendo loro di non doversi identificare nei vari Paesi Ue un cui viene «consumata» la prestazione (luogo in cui risiede il privato consumatore).
Esempio
A settembre 2020, un programmatore italiano, che opera occasionalmente con l’estero, fornisce un sito web a un committente privato domiciliato in Spagna.
Non ha svolto altre prestazioni analoghe a soggetti privati stabiliti in altro stato membro della Ue, neppure nell’anno precedente.
Il compenso per il servizio ammonta a 6.000 Euro.
In questa ipotesi il prestatore italiano applica l’Iva italiana e assolve gli obblighi Iva in Italia.
Salvo che eserciti l’opzione per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro del committente egli non è tenuto a identificarsi ai fini Iva in Spagna.
Al superamento della soglia di 10.000 Euro si applicano immediatamente le regole di fatturazione dello Stato del committente.
3Regime Moss
Il Dlgs 45/2020 modifica l’articolo 74 quinquies, Dpr 633/1972 che disciplina il regime speciale per i servizi Tte resi da soggetti extra Ue, consentendo a tali prestatori di accedere al regime speciale del mini sportello unico (Moss, Mini One Stop Shop), ancorché siano identificati in altri Paesi della Ue.
Anche in questo modo viene operata una semplificazione in favore degli operatori extra Ue che possono aderire al sistema Moss, grazie al quale è possibile espletare tutti gli adempimenti (es. versamenti Iva) in unico Paese, quello di identificazione.
4Fatturazione
Il Dlgs 45/2020 prevede che per le prestazioni Tte rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni (quindi le prestazioni rese a privati consumatori), si applica la disposizione riguardante il commercio al minuto, come disciplinato dall’articolo 22, comma 1, n. 6-ter, Dpr 633/1972.
Quindi, l’esonero dalla fatturazione opera non solo per gli operatori nazionali, ma anche per i soggetti esteri per le prestazioni rese in Italia (luogo in cui risiede il committente privato).
L’esonero dalla certificazione riguarda pure l’emissione del documento commerciale mediante Registratori telematici o di documentare altrimenti i corrispettivi, ad esempio mediante scontrino o ricevuta fiscale (Dm 27 ottobre 2015). Vige altresì l’esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, comma 1, lettera a), Dm 10 maggio 2019; agenzia delle Entrate, risposta a interpello 198/2019).
Coloro che si avvalgono del regime Moss sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II, denominato «obblighi dei contribuenti» (es. fatturazione e registrazione), in quanto – a seguito dell’attuazione della Direttiva 2017/2455/Ue - il prestatore che aderisce al Moss è tenuto a seguire le regole di fatturazione del Paese nel quale è identificato ai fini Iva (in deroga al principio generale di cui all’articolo 219-bis, par. 1 Direttiva 2006/112/Ce). Diversamente, dovrà seguire le regole di fatturazione e di certificazione del corrispettivo del Paese in cui risiede il consumatore privato.
5Decorrenza
Il Dlgs 45/2020 entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta (quindi il 10 giugno 2020).
Invero, le nuove regole – stabilite della Direttiva Ue - avrebbero dovuto essere recepite nell’ordinamento nazionale in modo da applicarle dall’ 1 gennaio 2019.
Circa l’efficacia diretta delle direttive comunitarie le cui norme siano chiare, precise e incondizionate si è innumerevoli volte espressa la Corte di Giustizia Ue, sin dalla sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos).
Ma nella dichiarazione annuale Iva 2020 (per l’anno 2019) non vi è traccia della possibilità di optare per l’ordinario criterio di territorialità anche in assenza di superamento della soglia di 10.000 euro.