Controlli e liti

Sgr responsabile per la direzione di società partecipate dai suoi fondi

di Angelo Busani

Anche in capo alla società di gestione del risparmio (Sgr) può essere imputata la responsabilità da direzione e coordinamento, essendo irrilevante il fatto che il capitale sociale della società diretta e coordinata sia di titolarità di un fondo d’investimento gestito dalla Sgr in questione.

Lo afferma il Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia d’impresa) nella sentenza n. 90/2018 del 9 gennaio 2018. La decisione si fonda sulla considerazione che la disciplina in tema di direzione e coordinamento (di cui all’articolo 2497 del codice civile, per il quale la società «direttrice» risponde dei danni provocati dalla società «diretta» in esecuzione di direttive ricevute dalla «casa madre») individua quale soggetti responsabili «le società o gli enti» che esercitano attività di direzione e coordinamento, intendendo affermare il principio per il quale la responsabilità per direzione e coordinamento trova il presupposto nell’esercizio concreto ed effettivo dell’attività in questione.

Pertanto, non c’è ragione di non ricomprendere le Sgr tra «le società o gli enti» che possono essere responsabili in conseguenza dell’esercizio della loro attività di direzione e coordinamento, anche perché – secondo il Tribunale – si rende «del tutto irrilevante» il fatto che la titolarità del capitale sociale della società oggetto di direzione e coordinamento appartenga a un fondo di investimento gestito dalla Sgr in questione, «atteso che è pacifico» che «la capacità agire con riferimento ai beni inclusi nel fondo e il potere di gestione dei fondi stessi stanno in capo alla Sgr». È proprio nell’esercizio di questo potere che ben può manifestarsi ed essere esercitato quello di esercitare direzione e coordinamento della società partecipata.

Il ragionamento, inoltre, non cambia se si tratti della direzione e del coordinamento di una società il cui capitale sociale sia ripartito tra una pluralità di fondi di investimento, tutti facenti capo alla medesima Sgr, in quanto, in tal caso, la Sgr esercita unitariamente i diritti amministrativi derivanti dalla titolarità, frazionata in capo ai fondi da essa gestiti, delle quote di partecipazione al capitale sociale della società oggetto di direzione e coordinamento.

Infatti, tale titolarità è «irrilevante» a fronte dell’adozione, in sede normativa, del principio di imputazione di responsabilità in relazione all’esercizio effettivo dell’attività di direzione e coordinamento e «a fronte della certa incapacità dei fondi di agire con riferimento alle partecipazioni di cui sono titolari e conseguentemente di adottare qualsiasi atto gestorio». Quanto all’effettivo insorgere di una responsabilità, il Tribunale ribadisce che essa si configura quando:

• si tratti di una condotta antigiuridica, cioè non svolta nell’interesse imprenditoriale della società diretta e coordinata e in violazione dei principi di corretta gestione della società diretta e coordinata;

• si abbia «l’evento-danno» e cioè un pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della società;

• vi sia un nesso di causalità tra la condotta e l’evento-danno.

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