Imposte

Sì all’extradeduzione con il lease back

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di Luca Gaiani

Il lease back non fa perdere super e iperammortamento. L’impresa che cede e riassume in leasing il bene agevolato può continuare nella deduzione avviata al momento dell’entrata in funzione. Il chiarimento, che giunge dalla circolare 4/E/2017 Entrate-Mise, riguarda sia l’agevolazione del 2016 che quelle applicabili nel 2017. Niente bonus, da quest’anno, per le autovetture diverse da quelle ad uso pubblico (taxi) e da quelle senza le quali l’attività non può essere esercitata.

La circolare 4/E/2017 analizza, al paragrafo 5.4, le differenti modalità di fruizione dell’agevolazione del super e iper ammortamento e le conseguenze derivanti da una successiva dismissione del bene agevolato.

Nel caso di beni acquistati in proprietà, la cessione a terzi prima del termine del processo di ammortamento comporterà l’interruzione della deduzione extracontabile senza peraltro che debba essere restituito il bonus già sfruttato. La deduzione (40 o 150%) spetterà anche nell’esercizio di cessione ragguagliando la quota di super o iper ammortamento ai giorni intercorsi tra il 1° gennaio e la data della vendita.

Un importante ed innovativo chiarimento riguarda operazioni di sale and lease back compiute su beni agevolati. La circolare chiarisce che la cessione del bene alla società di leasing, con contemporanea riassunzione in retro locazione finanziaria, non interrompe la deduzione extracontabile del 40 o del 150%, la quale continuerà ad effettuarsi secondo la dinamica temporale originaria a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di leasing. In pratica, l’impresa proseguirà nella deduzione extracontabile delle maggiori quote di ammortamento come se il bene fosse ancora di sua proprietà, ancorché contabilmente e fiscalmente essa stanzi dei canoni di leasing.

Sempre con riguardo al leasing, l’Agenzia evidenzia, come già era stato previsto dalla circolare 23/E/2016, che la super e iper deduzione (riguardante la sola quota capitale del canone) segue l’ imputazione temporale “fiscale” (metà del periodo di ammortamento) anche se il contratto ha una durata diversa e dunque se i canoni sono contabilizzati su un arco differente. Ad esempio, per un leasing che ha durata 1° gennaio 2017-31 dicembre 2019 (36 mesi), avente ad oggetto un bene con coefficiente 25% (periodo fiscale: 24 mesi), i canoni verranno contabilizzati e dedotti sull’intero triennio di durata, mentre il super o iper ammortamento si ripartirà interamente nel 2017 e nel 2018 (imputazione fiscale minima). Qualora il contratto di leasing venga ceduto prima della scadenza, la maggiorazione già fruita non viene meno, ma le eventuali quote non ancora dedotte non potranno più essere utilizzate né dal cedente, né dal cessionario del contratto. Nessuna conseguenza sulle deduzioni operate si avrà nell’ipotesi di mancato riscatto del bene al termine del contratto.

Con riferimento agli investimenti in autovetture , la circolare 4/E sottolinea che, dal 1° gennaio 2017, è venuta meno la possibilità di super ammortamento per i mezzi a deduzione parziale (auto a disposizione e auto degli agenti e rappresentanti) nonché per le flotte date in benefit a dipendenti per oltre la metà dell’esercizio.

La super deduzione del 40% spetta invece anche per gli acquisti del 2017 (con proroga fino al 30 giugno 2018 in presenza di ordini e acconti almeno del 20% entro la fine del corrente anno) per le autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali e per quelle ad uso pubblico (taxi). Rientrano nella prima tipologia solo le auto senza cui l’attività dell’impresa non può essere esercitata (ad esempio, auto delle imprese di noleggio).

Per i beni con costo unitario inferiore a 516,46 euro, la circolare conferma l’impostazione già data per la prima versione della norma: l’intera maggiorazione del 40% potrà essere dedotta nell’esercizio di entrata in funzione anche se il valore fiscale, tenendo conto della maggiorazione, finisce per superare la soglia di 516 euro.

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