Sì all’induttivo se i documenti rinvenuti non trovano riscontro nella contabilità
Gli appunti e la documentazione rinvenuti in sede di verifica che non trovano riscontro in contabilità legittimano l’ufficio alle rettifica induttiva di maggiori ricavi a nulla rilevando la regolare tenuta delle scritture ufficiali. A confermare questo orientamento è la sentenza 9442/2017 della Cassazione depositata ieri.
Nel corso di una verifica a un'impresa di costruzione e compravendita immobiliare, è stato un documento riportante i nominativi degli acquirenti, i dati dell'immobile ed i relativi prezzi. L'ufficio ha così rideterminato induttivamente il reddito della società che però ha impugnato l'atto impositivo. I giudici di merito hanno annullato l'accertamento ritenendo il documento rinvenuto nel corso del controllo, inidoneo a superare il dato formale della regolare tenuta delle scritture contabili.
La Cassazione, di parere opposto, ha annullato la sentenza di secondo grado e rinviato la causa ad altra sezione della Ctr, enunciando il principio secondo cui il rinvenimento di scritture extracontabili costituisce indizio che le operazioni annotate siano state effettivamente portate a termine sulla base dei prezzi mediamente praticati dall'impresa controllata, salvo prova contraria del contribuente. Decidendo in sede di rinvio, la Ctr ha accolto così l'appello dell'Agenzia. La società ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che l'Ufficio non poteva rideterminare induttivamente il reddito d'impresa sulla base di un unico documento non supportato da altri elementi, in presenza peraltro di una contabilità formalmente regolare: si trattava cioè di meri indizi, non gravi, né precisi, né concordanti, inidonei a supportare la pretesa erariale ed a invertire l'onere della prova.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso e confermato definitivamente la pretesa erariale. La sentenza evidenzia che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la «contabilità in nero», costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido strumento indiziario, dotato dei requisiti di gravità precisione e concordanza, per rideterminare il reddito stesso senza bisogno di ulteriori riscontri per procedere alla rettifica del reddito.
In conclusione la documentazione non ufficiale rinvenuta rende inattendibile di per sé le scritture contabili ufficiali, le quali perciò non possono più essere opposte agli organi di controllo.
Cassazione, sentenza 9442/2017