Controlli e liti

Sì all’istanza di adesione per l’avviso di liquidazione delle imposte indirette

La sentenza 230/3/2020 della Ctr Piemonte: ammissibile il ricorso che comsidera anche la sospensione dei termini

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di Andrea Taglioni

È ammissibile l’istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di liquidazione concernente le imposte indirette. In questo caso, infatti, la diversa qualificazione giuridica operata dall’amministrazione finanziaria, che ha inquadrato l’operazione posta in essere dal contribuente escludendo l’applicabilità dell’Iva ed applicando l’imposta di registro, non è una mera attività di liquidazione dell’imposta ma una vera e propria attività di accertamento. Pertanto, il ricorso presentato considerando anche la sospensione dei termini derivante dalla presentazione dell’istanza di adesione deve essere dichiarato ammissibile in quanto tempestivamente proposto. A precisarlo è la sentenza 230/3/2020 della Ctr Piemonte.

Una società riceveva un avviso di liquidazione volto al recupero dell’imposta di registro in quanto, secondo l’agenzia delle Entrate, gli interventi edilizi compiuti sugli immobili oggetto di cessione non erano da considerarsi come ristrutturazioni bensì come lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e, in quanto tali, esenti da Iva e soggetti a imposta proporzionale di registro.

Prima di incardinare il giudizio il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione che veniva però respinta dall’ufficio. Quest’ultimo riteneva infatti che alla tipologia di atto notificato non fosse applicabile l’istituto, trattandosi di una mera liquidazione di un’imposta. Il ricorso di primo grado, con cui veniva contestato anche il merito della pretesa, era stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

Contro la pronuncia veniva presentato l’appello in relazione al quale le Entrate eccepivano, pregiudizialmente, la tardività del ricorso non applicandosi alla fattispecie l’istituto dell’accertamento con adesione e quindi, la sospensione di 90 giorni del termine decadenziale per impugnare l’atto.

Pur respingendo il ricorso nel merito, i giudici di appello hanno accolto il gravame nella parte in cui il contribuente lamentava la tempestività dell’impugnazione.

La commissione preliminarmente afferma che l’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile anche all’atto di liquidazione dell’imposta di registro. Dalla disposizione normativa, infatti, non si evince nessuna preclusione all’applicabilità, al caso di specie, dell’istituto deflattivo.

Tra l’altro, un’interpretazione costituzionalmente orientata al diritto di difesa, all’uguaglianza e al buon andamento dell’amministrazione esclude che possa ritenersi inibita la possibilità di presentare l’istanza semplicemente sulla base del nome dell’atto e non sulla natura dello stesso. Infatti, secondo i giudici, il processo valutativo che ha portato l’ufficio a riqualificare gli interventi edilizi non manifesta una semplice attività liquidatoria del tributo ma esternalizza la pretesa impositiva nei confronti del contribuente determinando l’entità qualitativa e quantitativa del presupposto impositivo.

Infine sulla questione la giurisprudenza non è univoca avendo avuto modo di stabilire (Ctr Lombardia 1782/18) l’inapplicabilità della sospensione dei termini per l’impugnazione qualora l’istanza di accertamento con adesione venisse presentata avverso l’avviso di liquidazione concernente la revoca di agevolazioni fiscali (Cassazione, ordinanza 31605/18).

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