Sì alla detrazione dell’Iva assolta nella fase di avvio dell’attività
I soggetti che intendono avviare un’attività professionale o artistica in Italia sono tenuti a darne comunicazione all’agenzia delle Entrate presentando la dichiarazione di inizio attività disciplinata dall’articolo 35 del Dpr 633/72. Per le persone fisiche la dichiarazione si effettua presentando il modello AA9/12, approvato con provvedimento 75295/2015 .
La norma, prevedendo che la comunicazione debba essere effettuata entro 30 giorni, fa sorgere la necessità di individuare il momento in cui un’attività professionale o artistica possa considerarsi effettivamente avviata ai fini Iva.
La giurisprudenza ha confermato che l’obbligo di presentare la dichiarazione di inizio attività non discende dalla mera iscrizione ad un albo professionale, essendo sempre necessario l’effettivo avvio della stessa. Tale presupposto, a sua volta, richiede la sussistenza di un’organizzazione preordinata allo svolgimento dell’attività (ad esempio la disponibilità dei locali e delle apparecchiature necessarie) e, naturalmente, della volontà del contribuente di instaurare determinati rapporti con la clientela ai fini della produzione del reddito.
L’attività deve dunque ritenersi avviata qualora il soggetto abbia posto in essere anche solo atti preparatori, ancorché definitivi, che determinano l’insorgere di obbligazioni e oneri collegati alla fase di start-up. La registrazione di un contratto di affitto di un immobile a uso ufficio (ad esempio un A/10), unitamente alle prime operazioni passive rappresentate dal canone di locazione ovvero dai costi di ristrutturazione eventualmente sostenuti, attesta in modo inequivocabile l’effettivo avvio e, di conseguenza, fa sorgere l’obbligo di presentazione del modello AA9.
Sul piano letterale l’articolo 35 del decreto Iva impone l’obbligo nei confronti dei soggetti che “intraprendono” l’esercizio di un’attività. Su tale aspetto anche la dottrina è concorde nel sostenere che non assume rilevanza determinante la sola presenza di requisiti formali quali l’iscrizione in albi ed elenchi o l’ottenimento di licenze e autorizzazioni.
Una volta accertata la sussistenza degli atti preparatori necessari a configurare l’inizio dell’attività, non sorgono dubbi in merito alla legittimità del diritto alla detrazione dell’Iva assolta nella fase di avvio della stessa. Così ad esempio, qualora a seguito della sottoscrizione del contratto di affitto dell’ufficio lo stesso non sia stato ancora arredato o predisposto per il ricevimento della clientela, non vi è dubbio che l’Iva assolta sui canoni risulterà detraibile.
La spettanza del diritto alla detrazione seguirà, in sostanza, il principio generale dell’inerenza del costo. Di conseguenza, se il canone di affitto corrisposto da un professionista riguarda un immobile che sarà utilizzato esclusivamente quale sede dello studio, la detrazione sarà integrale. Diversamente, in caso di affitto riguardante un immobile da adibire ad uso esclusivamente personale, l’imposta risulterà indetraibile.
Conclusioni analoghe sono riferibili ai costi di ristrutturazione eventualmente sostenuti per adeguare l’immobile a specifiche esigenze professionali.