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Sì alla detrazione sui lavori pagati dal genitore convivente nella casa del figlio

Irrilevante che he la convivenza continui anche dopo l’ultimazione dei lavori con il trasferimento della residenza

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di Marco Zandonà

La domanda

Io, mia moglie e mio figlio conviviamo da sempre in un alloggio di mia proprietà. Nel mese di gennaio 2021 acquistiamo un alloggio intestandolo a nostro figlio come prima casa. Le spese di ristrutturazione sono pagate da me genitore in quanto il figlio non percepisce redditi. I lavori sono iniziati nel mese di marzo 2021 e sono finiti nel mese di maggio 2021. Nello stesso mese di maggio 2021, io, mia moglie e mio figlio trasferiamo la residenza nel nuovo alloggio intestato a mio figlio. Si chiede se, come genitore che ha sostenuto le spese, potrò portarle in detrazione nel modello 730/2022, per l’anno 2021?

La risposta è affermativa in quanto tra l’inizio dei lavori (marzo 2021) e il termine degli stessi (maggio 2021) il figlio, proprietario dell’abitazione le cui spese sono sostenute dal genitore, risulta convivente con i genitori (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). La detrazione del 50% si applica, infatti, anche in favore del genitore convivente con il proprietario della casa oggetto dell’intervento, a condizione che lo stesso risulti convivente da prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione e che le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al familiare e bonifici emessi dal suo conto corrente, risoluzione 184/E del 12 giugno 2002). A questo fine, è irrilevante che la convivenza continui anche dopo l’ultimazione dei lavori con il trasferimento della residenza dell’intero nucleo familiare nell’abitazione oggetto dell’intervento.

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