I temi di NT+Agricoltura

Siccità ed altri eventi calamitosi, l’imprenditore agricolo può mantenere la qualifica

Lo stato di calamità deve essere dichiarato da enti competenti e l’approvvigionamento deve avvenire presso altri imprenditori agricoli di prodotti appartenenti allo stesso comparto

La prolungata siccità sta procurando danni non indifferenti alle produzioni agricole. Secondo le ultime stime, i danni sono superiori ai due miliardi di euro. Alcune Regioni (Emilia-Romagna, ad esempio), hanno avviato l’iter per la richiesta al Governo di riconoscere come evento eccezionale la siccità di questa estate.

Quando accadono eventi che compromettono in tutto o in parte la produzione agricola, per gli agricoltori è molto difficile rispettare il requisito della prevalenza imposto dalla normativa civilistica e fiscale. È molto probabile che l’imprenditore agricolo, al fine di garantire la continuità della sua azienda e per far fronte agli impregni contrattuali già in essere, dovrà necessariamente approvvigionarsi da terzi. Allora appare utile ricordare che la manovra 2022 (legge 234/2021) contiene una norma (comma 988), che consente all’imprenditore agricolo, nel rispetto di alcune condizioni, di mantenere la sua qualifica anche nel caso in cui non sia in grado di dimostrare la prevalenza a causa di eventi calamitosi.

Le condizioni

Le condizioni da rispettare sono due:

• l’evento deve essere dichiarato eccezionale dagli enti competenti;

• durante questo periodo (ma comunque non oltre tre anni) l’imprenditore deve approvvigionarsi prevalentemente presso altri imprenditori agricoli di prodotti appartenenti al comparto agronomico in cui opera.

Viene in sostanza introdotta quella che potremmo definire una “sospensione” alla verifica della condizione di prevalenza. La norma nasce con lo scopo di evitare che l’imprenditore agricolo perda la sua qualifica e tutte le agevolazioni ad essa connesse per il solo fatto di essere costretto dagli eventi avversi ad acquistare prodotti da terzi.

Alla pubblicazione della norma, tuttavia, non sono seguite interpretazioni e i dubbi che erano sorti sono rimasti tali.

Gli effetti

La questione più importante riguarda gli effetti che la norma produce. Il comma 988 precisa che l’imprenditore agricolo, in questa circostanza, mantiene la sua qualifica «ad ogni effetto di legge». Ciò dovrebbe significare che l’imprenditore agricolo mantiene la sua iscrizione nella previdenza agricola, l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle imprese agricole e anche che mantiene la qualifica di Iap e di società agricola, in quanto entrambe subordinate all’esclusivo svolgimento esclusivo delle attività agricole all’articolo 2135.

Resta da sciogliere il nodo degli effetti fiscali. La relazione tecnica alla legge di Bilancio dispone che «la norma non produce effetti finanziari sul bilancio dello Stato in quanto agli imprenditori agricoli verrebbe esclusivamente garantito il mantenimento del proprio regime fiscale e previdenziale già previsto in virtù della qualifica acquisita precedentemente e pertanto non verrebbero date agevolazioni aggiuntive».

Tale precisazione porta a ritenere che l’intenzione del legislatore sia quella di garantire agli agricoltori una invarianza del loro regime fiscale e che, quindi, la norma ora introdotta dalla legge di Bilancio abbia anche un risvolto fiscale.

Sul punto, tuttavia, occorre un chiarimento ufficiale e l’attuale situazione di difficoltà che l’agricoltura sta vivendo è, a nostro parere, il momento giusto per renderlo.