Controlli e liti

Società, sui fondi indebiti scatta la responsabilità amministrativa

Oltre il tetto di 4mila euro sanzione pecuniaria fino a 500 a quote nel caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nel caso di indebite percezioni di contributi a fondo perduto superiori a 4mila euro da parte di società, oltre alla violazione penale in capo al rappresentante legale, scattano anche le sanzioni per la responsabilità amministrativa dell’ente. A confermare la circostanza è la Guardia di finanza in risposta a uno specifico quesito formulato nel corso del Telefisco.

Il Comando generale ricorda innanzitutto che le unità operative verificano l’eventuale sussistenza della responsabilità amministrativa dell’ente ogniqualvolta rilevano condotte che integrano uno dei reati presupposto della responsabilità dell’ente in base al Dlgs 231/2001.

Tra tali reati “fonte/presupposto” vi sono anche l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316 ter del codice penale) e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale), che possono astrattamente (e alternativamente) ipotizzarsi in occasione di indebite percezioni

Vediamo quindi il quadro sanzionatorio completo a seguito della predetta risposta in conseguenza di indebite percezioni di contributi erogati in questo periodo emergenziale che, per la maggior parte richiamano, ai fini sanzionatori, le previsioni contenute nell’articolo 25, comma 12, del Dl 34/2020.

Sanzioni tributarie

Se, per qualsivoglia ragione, il contributo risulti non spettante in tutto o in parte e questo faccia riferimento ai fini del recupero delle somme, viene seguita la disciplina vigente per i crediti d’imposta. Di conseguenza sarà emesso atto di recupero con applicazione della sanzione dal 100% al 200% della somma indebitamente percepita e in nessun caso è possibile la definizione agevolata delle sanzioni (pagamento di un terzo di quanto irrogato).

Sanzioni penali

Oltre alle sanzioni tributarie sopra descritte, si applica anche l’articolo 316 ter del codice penale, ossia il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Tale fattispecie prevede, salvo il fatto costituisca truffa nelle erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale), la reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti di chiunque, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tuttavia, se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, la violazione non costituisce più reato e si applica la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro, che non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (articolo 316 ter, comma 2, del codice penale).

Sul punto, la Guardia di finanza nella risposta ha confermato che tale sanzione amministrativa (per l’ipotesi di percezione inferiori ai 4mila euro) non si cumula con quella tributaria

Sanzioni società

Se il percettore è una società trova applicazione anche il Dlgs 231/2001 nel caso di superamento dei 4mila euro. E infatti, in base all’articolo 24 del decreto in questione, in caso di commissione da parte di un vertice dell’azienda del citato reato (316 ter del codice penale) si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (l’importo di una quota varia da 258 a 1.549 euro). Resta ferma, ovviamente, la possibilità di opporre l’applicazione in azienda di modelli organizzativi e degli altri accorgimenti previsti dal Dlgs 231/2001, con la conseguente non sanzionabilità della società.

Misure interdittive

L’applicazione del decreto comporta anche: il divieto di contrattare con la Pa, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, contributi, eccetera ed eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa aggravata

Come emerge dalla risposta della Guardia di finanza, nel caso, per qualsivoglia ragione, sia ipotizzabile la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis del codice penale) e non il meno grave reato di indebita percezione citato in precedenza, l’eventuale responsabilità dell’ente trova sempre applicazione non esistendo il limite dei 4mila euro.

Al riguardo è opportuno segnalare che secondo la Cassazione penale (sentenza 2125/2022):

tutti gli interventi di sostegno alle attività effettuati dalle amministrazioni pubbliche (crediti di imposta, bonus fiscali, concessioni di garanzie, contributi, eccetera) rientrano nella nozione di finanziamento pubblico;

commette il (meno grave) reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e non la truffa, chi ha dichiarato falsi requisiti per ottenere il finanziamento a sostegno delle imprese danneggiate dal Covid.

Il discrimine tra truffa aggravata (640 bis) e indebita percezione (316 ter) è l’induzione in errore: chi ottiene il beneficio in base a un’autodichiarazione attestante requisiti non sussistenti, non costituisce una truffa con l’inganno in quanto il destinatario non è tenuto ad alcun accertamento sulla veridicità e pertanto non può essere indotto in errore.

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