Controlli e liti

Società di persone, reati dichiarativi in base all’evasione di ogni socio

Il risultato di esercizio deve essere calcolato secondo la quota di partecipazione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per la sussistenza dei reati dichiarativi delle società di persone, occorre far riferimento a quanto evaso dai singoli soci. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 34407 del 16 settembre.

Il tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo eseguito nei confronti del legale rappresentante di una sas per i reati di omessa e infedele dichiarazione

Avverso il provvedimento veniva proposto ricorso in Cassazione, lamentando, in estrema sintesi, un’errata valutazione dell’imposta evasa ai fini del superamento della soglia di punibilità.

I giudici di legittimità hanno rilevato che le società di persone come la sas sono tenute a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sul reddito, ma il relativo risultato di esercizio deve essere imputato direttamente ai singoli soci in base alla quota di partecipazione.

Ne deriva che il reato di infedele dichiarazione può essere integrato con la dichiarazione della società, ma l’imposta sui redditi evasa deve essere calcolata avendo riguardo ai singoli soci. Analoghe considerazioni per il reato di omessa dichiarazione. Dalla lettura sentenza ancorchè non sia esplicitamente chiarito parrebbe che tale soglia possa essere superata sommando le singole imposte evase da ciascun socio.

Nella specie, infatti, già la dichiarazione del socio ricorrente (amministratore della sas) superava di molto la soglia di punibilità con la conseguenza che il reato era certamente integrato. Sebbene la pronuncia riguardi misure cautelari, sembra emergere che il reato dichiarativo debba essere ascritto al rappresentante della società di persone e per il superamento della soglia debbano (verosimilmente) sommarsi le singole imposte evase da ciascun socio.

In questa ipotesi resta da comprendere poi se l’eventuale superamento della soglia da parte del singolo socio, configuri anche un’autonoma ipotesi delittuosa riferita alla dichiarazione ai fini Irpef del singolo.

Da segnalare che sul punto la giurisprudenza non è univoca: secondo alcune pronunce ai fini della verifica del superamento delle soglie, occorre riscontrare soltanto la dichiarazione del legale rappresentante della società (Cassazione 19228/2019 e 31195/2020), ossia l’unico soggetto tenuto a rispondere del reato dell’ente. Secondo la GdF (circolare 1/18) i reati dichiarativi subordinati al superamento di una soglia di punibilità, devono essere valutati e riferiti, non alla dichiarazione della società di persone, ma alla dichiarazione del singolo socio e ciò anche in termini di imposta evasa.

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