Società semplice trasparente, veicoli esteri discriminati
Il decreto fiscale (articolo 32-quater del Dl 124/2019) prevede che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci. Trasparenza però costretta da una triplice limitazione: si applica soltanto agli utili distribuiti da soggetti residenti a società semplici residenti e imputati ai soci residenti. Più volte su queste colonne sono state evidenziate le discriminazioni insite nelle limitazioni ai soli dividendi italiani e ai soli soci italiani (si veda Il Sole 24 Ore del 16 dicembre scorso). Si pone però anche una possibile questione anche con riguardo alla limitazione ai soli veicoli italiani.
Si consideri un socio italiano persona fisica (non imprenditore), che investe in azioni italiane attraverso una società semplice, o attraverso un equivalente veicolo estero (fiscalmente trasparente nel proprio ordinamento). Nel primo caso, la tassazione italiana sul dividendo di 100 attraverso la società semplice sarà pari a 26 (equivalente alla detenzione diretta). Nel secondo caso, vi è una duplice tassazione italiana:
● prima 26 in capo al veicolo estero (opaco per l'Italia, ma senza benefici convenzionali in quanto trasparente nel proprio ordinamento);
● poi 19,24 in capo al socio persona fisica residente (ossia il 26% sugli utili di 74 pagati dal veicolo estero).
La mancata concessione della trasparenza al veicolo estero comporta pertanto un carico fiscale italiano cumulato del 45,24% sugli investimenti tramite lo stesso, rispetto al 26% attraverso la società semplice.
La questione non cambia al variare della tipologia di socio. Un socio italiano persona fisica imprenditore è tassato al 45% (marginale del 43% e 2% di addizionali) sul 58,14% del dividendo: ne risulta un carico fiscale italiano cumulato del 26,16% attraverso la società semplice, del 45,36% tramite il veicolo estero (che paga il 26% e distribuisce 74 di utile). Una società di capitali italiana paga il 24% di Ires sul 5% del dividendo: ne risulta un carico fiscale italiano cumulato del 1,2% attraverso la società semplice, del 26,89% tramite il veicolo estero.
Vero è che certi veicoli esteri spesso consentono il differimento dell’imposizione: non sui dividendi italiani, ma su molti altri redditi di fonte estera. Tuttavia, tale possibilità ha subito una decisa riduzione ad opera della direttiva Atad, segnatamente le norme in materia di Cfc e di ibridi. In ogni caso, l’argomento dei vantaggi compensativi non ha mai trovato accoglimento presso la Corte di giustizia Ue.
Resta il maggior carico fiscale, dovuto esclusivamente alla peculiarità del nostro ordinamento, che da un lato considera le società di persone italiane come fiscalmente trasparenti, dall'altro prevede invece l’opacità per tutte le società ed enti esteri (ancorché trasparenti nel proprio ordinamento).
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