Soggetta a transfer price anche la dilazione di pagamento
È soggetta alla disciplina di transfer price (articolo 110, comma 7, Tuir) la dilazione anomala di pagamento concessa alla controllata estera che, realizzando indirettamente una operazione finanziaria, determina il sorgere di un reddito imponibile pari agli interessi attivi non addebitati. È questo il principio di diritto che emerge dalla decisione 2320/12/2018 della Ctr Emilia-Romagna (presidente e relatore Liccardo).
Nello specifico, una società italiana vendeva beni a una società statunitense controllata indirettamente con pagamento a 360 giorni senza interessi, termine assai superiore rispetto a quello applicato ordinariamente versi clienti operanti nello stesso mercato di riferimento. Di qui la contestazione dell'Agenzia, secondo cui l'operazione andava riqualificata in una cessione con connesso finanziamento infruttifero, in quanto tale non avvenuto a condizioni «di mercato» e, quindi, in violazione della disciplina sui prezzi di trasferimento per l'assenza degli interessi attivi. Tesi già accolta dai giudici di primo grado.
La commissione emiliana, nel rigettare l'appello della società, ricorda che la possibilità di applicare al finanziamento infruttifero infragruppo le regole del transfer price è stata oggetto di diverse pronunce della Cassazione, spesso con esito discordante. Peraltro, il tema del finanziamento intercompany transfrontaliero è stato oggetto, in sede Ocse, del Discussion Draft nell’ambito delle linee Beps.
Restando alla giurisprudenza della Suprema corte, secondo un primo orientamento (27087/2014, 15005/2015 e 18875/2016) una operazione nata sin dall’origine come infruttifera è incompatibile con una disciplina che si basa sul valore normale, trovando la propria giustificazione non in correlazione al mercato ma ai rapporti infragruppo. In particolare, laddove il mutuo è stato utilizzato dalla controllata per operazioni di investimento, il finanziamento rileverebbe la propria natura di apporto, con conseguente perdita di significato del concetto di onerosità.
Diversamente, secondo altre pronunce della Cassazione (7493/2016, 13387/2016 e 27018/2017) restano inclusi nella disciplina in esame «anche i finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate/controllanti in funzione dell’esigenza di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali». Secondo questo orientamento, la qualificazione di infruttuosità del finanziamento, eventualmente operata dalle parti, è ininfluente in quanto in sé inidonea ad escludere l’applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale.
A quest’ultima interpretazione della disciplina vigente aderisce anche la Ctr emiliana nel caso di specie, ravvisando il finanziamento concesso in violazione del principio del valore normale nell’anomala dilazione concessa alla controllata, non in linea con il comportamento tenuto nei confronti di altri acquirenti nel medesimo mercato. La sentenza non lo chiarisce, ma il confronto va effettuato a parità di altre condizioni di vendita, potendo ad esempio la dilazione gratuita aver inciso sul prezzo della fornitura.
Ctr Emilia Romagna 2320/12/2018