Controlli e liti

Soggetto a Irap il trasferimento di un calciatore da una società ad altra prima della scadenza del contratto

I Supremi giudici hanno specificato che si tratta di cessione del contratto senza che l'operazione si possa scindere in più fasi con il solo intento elusivo

di Giampaolo Piagnerelli

«Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un'altra, laddove disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del rapporto contrattuale in corso, è riconducibile allo schema della cessione del contratto nei termini previsti dall'art. 5, secondo comma, della l. n. 91/1981; esso, pertanto, dal punto di vista fiscale rappresenta un'operazione equiparabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza e, dunque, soggetta ad Irap». Secondo il principio di diritto della Cassazione (ordinanza n. 2376/23) non è possibile riconoscere il frazionamento delle operazioni (1. scissione del rapporto dalla vecchia società e 2. nuovo contratto con la diversa società sportiva prima della scadenza naturale del contratto) in quanto ciò è riscontabile solo ove ciò fosse funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela. Ma tali non sono quelli che emergono nella specie, poiché la scomposizione della vicenda traslativa appare giustificata unicamente dall'intento di evitare il pagamento di un'imposta. Infine, va rilevato il fatto che il diritto all'utilizzo esclusivo delle prestazioni di un atleta sia un bene dotato di una autonoma utilità economica, come tale suscettibile di negoziazione diretta fra società (attraverso la cessione di contratto come puntualizzato dalla Cassazione nel principio di diritto enunciato) e qualificabile come bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa: in tal senso, peraltro, si è espresso anche il Consiglio di Stato con il parere n. 5285 del 2012, richiamato dalla ricorrente (Agenzia delle entrate), in termini poi sostanzialmente condivisi – seppure a fini parzialmente diversi da quello che qui occupa – dalla giurisprudenza della Cassazione (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 2144/19).

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