Solo l'impugnazione frena gli effetti dell'atto nullo
L'atto nullo va sempre impugnato per bloccarne le conseguenze. A ricordarlo è la sentenza 329/07/2013 della Ctp Benevento, secondo cui un atto fiscale affetto da nullità, se non impugnato, produce legittimamente effetti giuridici definitivi sui destinatari.
La vicenda al centro della controversia ha come epilogo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro l'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione. Nel 1994 la contribuente e il marito hanno presentato la dichiarazione congiunta: facoltà concessa dall'articolo 17 della legge 114/1977 che, al comma 5, considera i coniugi «responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito». A causa di errori/omissioni, entrambi i coniugi hanno ricevuto due separate cartelle esattoriali (legate dal vincolo di solidarietà), contro le quali hanno presentato due distinti ricorsi.
Le liti sortiscono effetti diversi. Mentre una prima si conclude a favore dell'amministrazione fino al giudizio di legittimità, la seconda (quella relativa al coniuge di cui si interessa la sentenza in commento) ottiene un giudizio favorevole di merito prima e di Cassazione poi.
Tuttavia, in virtù del contenzioso vinto contro almeno uno dei coniugi, il Fisco notifica una nuova cartella a entrambi per il principio della solidarietà. Il coniuge vittorioso in contenzioso, forte delle decisioni a lui favorevoli fino in Cassazione, la ritiene frutto di un errore e così non si oppone. Nel 2013, però, arriva un'intimazione di pagamento riferita alla cartella esattoriale. Contro questo atto il contribuente decide di far valere le proprie ragioni, contestando il contrasto dell'intimazione con il giudicato definitivo della Cassazione che aveva accolto le sue ragioni. A suo avviso, la cartella doveva essere considerata radicalmente nulla ai sensi dell'articolo 21-septies della legge 241/1990, poiché alla data della sua notifica la giustizia aveva escluso qualsiasi sua responsabilità solidale in relazione agli avvisi di accertamento notificati al consorte.
La ricorrente ha sostenuto che la sentenza emessa dalla Cassazione nei confronti del coniuge non era in grado di produrre alcun effetto rispetto alla propria posizione fiscale in relazione alla quale facevano stato solo giudicati favorevoli. Ma la Ctp Benevento rileva che «un'azione autonoma di accertamento della nullità non appare conciliabile con la particolare struttura del processo tributario». Al riguardo il collegio precisa che «la nullità può essere dedotta unicamente quale motivo di ricorso proposto contro il primo atto dichiarato impugnabile e affetto da una delle cause di nullità, tra le quali anche l'adozione del provvedimento amministrativo in violazione o elusione del giudicato», evidenziando al contempo che l'atto senza ricorso non può essere oggetto né di delibazione in base a cognizione meramente incidentale (Cassazione 9183/2011) né di disapplicazione (pronunce 15285/2008 e 6620/2011 della Suprema corte), nel giudizio contro i provvedimenti successivi.
Insomma, soltanto impugnando la cartella nulla si poteva richiedere lo stralcio. La stessa richiesta, invece, non è procedibile se avanzata contro l'atto di intimazione al pagamento che ne deriva.