Controlli e liti

Somme sequestrate utili per pagare il debito

Per la sentenza n. 49236 della Cassazione è possibile il trasferimento alle Entrate se è provato l’ammontare del dovuto

immagine non disponibile

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Non sussistono specifici impedimenti affinché, in presenza di reati tributari, le somme sequestrate per la successiva confisca vengano trasferite all’agenzia delle Entrate per il pagamento del relativo debito di imposta. L’interessato deve però documentare la corrispondenza degli importi e il pagamento di sanzioni e interessi.

È quanto sembra emergere dalla sentenza n. 49236 della Corte di cassazione, sezione terza penale, depositata il 27 dicembre.

A un imprenditore indagato per il reato di omesso versamento Iva venivano sequestrate somme nella sua disponibilità inviate per la custodia al Fondo unico giustizia (Fug).

Successivamente, l’interessato chiedeva che tali somme fossero rese disponibili all’agenzia delle Entrate ovvero a un notaio incaricato per il pagamento del debito tributario.

Attraverso l’integrale pagamento, infatti, avrebbe potuto beneficiare della non punibilità (articolo 13 del Dlgs. 74/2000).

Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta e la decisione veniva impugnata in Cassazione.

La Suprema corte ha ritenuto che non sussistono «in termini astratti preclusioni» circa l’invio delle somme dal Fug all’agenzia delle Entrate.

Il denaro sequestrato, infatti, garantisce il pagamento delle imposte e l’eventuale trasferimento all’Agenzia produrrebbe l’estinzione del relativo debito.

Tuttavia, per la valutazione di una simile richiesta, occorre dimostrare l’entità del debito, il suo riferimento al reato contestato e gli eventuali pagamenti nelle more eseguiti, anche a titolo di interessi e sanzioni.

La causa di non punibilità, infatti, scatta solo dopo il versamento integrale del debito, interessi e sanzioni.

La Cassazione ha così respinto il ricorso poiché l’interessato non aveva adempiuto a tale onere probatorio non allegando idonea documentazione.

La decisione è interessante poiché sembra consentire, in astratto, che le somme oggetto di sequestro siano utilizzate per il pagamento del debito tributario attraverso un trasferimento diretto all’agenzia delle Entrate.

Non esiste, infatti, una specifica norma in merito a tale possibilità e la giurisprudenza di legittimità non è univoca. In passato, la Cassazione (sentenza 14738/2020), aveva escluso il trasferimento ritenendo, in sintesi, che le somme sequestrate fossero nella esclusiva disponibilità del Fug e pertanto il giudice può disporre la sua restituzione (anche in parte) ma non il trasferimento ad altri enti statali.

Vi è ora da sperare che, a seguito di questa nuova pronuncia, in futuro, sia consentito l’utilizzo delle somme sequestrate per il pagamento del debito tributario costituente reato, di cui, a ben vedere, trarrebbe beneficio anche il fisco.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©