Distribuzione degli utili da risarcimento senza attendere la definitività della pronuncia
La risposta 9/2020 conferma che a ogni grado del contenzioso si generano costi e proventi che nei successivi gradi possono generare sopravvenienze
La risposta a consulenza giuridica 9/2020 dell’agenzia delle Entrate, direzione centrale Piccole e medie imprese, offre una condivisibile lettura dei principi contabili nazionali i cui effetti, per il principio di derivazione, rilevano fiscalmente.
La risposta riguarda l’imputazione per competenza dei componenti positivi di reddito relativi a sentenze e lodo arbitrale e, sostanzialmente, si estende anche ai componenti negativi, anche perché da un lato c’è la società vincitrice e dall’altro quella soccombente.
Innanzitutto, la risposta chiarisce finalmente il pensiero dell’amministrazione finanziaria in relazione al periodo di competenza dell’imputazione di componenti positivi e negativi di reddito conseguenti a sentenze e lodi arbitrali in presenza di contenziosi che si protraggono per più gradi di giudizio.
È confermato, nella sostanza, il contenuto della risoluzione 9/174 del 1991 che aveva precisato che a ogni grado del contenzioso si generano costi e proventi che nei successivi gradi possono generare sopravvenienze.
La risoluzione del 1991 confermava la deducibilità del costo, relativo al risarcimento dovuto da un istituto di credito nell’ambito della propria attività, per competenza, ovvero in base a quando la sentenza era venuta a giuridica esistenza e, pertanto, con efficacia esecutiva.
Questa risoluzione, seppur ben motivata, era in un certo senso “datata” e necessitava di una conferma, anche se un successivo interpello del 2007, non reso pubblico, l’aveva richiamata. Pertanto, la risposta 9/20, che rammenta la risoluzione del 1991, ritiene che il corretto periodo d’imposta in cui far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrisponda al periodo d'imposta in cui il provvedimento del giudice viene a giuridica esistenza.
Ma la risposta è apprezzabile perché, più volte, richiama i principi di redazione del bilancio, offrendo una lettura utile per risolvere situazioni simili.
Per esempio, con riferimento all’iscrizione di crediti e di debiti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi, rammenta che l’iscrizione avviene quando rappresentano obbligazioni di terzi verso la società (crediti Oic 15) e quando sorge l’obbligazione della società al pagamento (debiti Oic 19): in entrambi i casi non è richiesta l’immodificabilità dell'obbligazione sorta.
Inoltre, con riferimento ai componenti negativi, è richiamato il principio contabile Oic 31, relativo all'iscrizione dei Fondi per rischi e oneri i quali, dal punto di vista fiscale, seguono poi le (generalmente) differenti disposizioni contenute nel Tuir.
Ovviamente, dal punto di vista civilistico, gli amministratori delle imprese che rilevano un provento derivante da una sentenza, che potrebbe subire cambiamenti in sede di ulteriore grado di giudizio, dovrebbero considerare gli aspetti relativi alla distribuzione della parte di utile derivante dalla stessa, distribuzione che ben potrebbe essere sospesa sino al giudizio finale. In tal senso, il collegio sindacale, ove presente, farà le opportune osservazioni, anche in relazione alla distribuzione dell’utile di esercizio (articolo 2429 del Codice civile).
In conclusione, poi, potrebbe essere rilevante, e pertanto da considerare in base al principio contabile Oic 29, anche quanto accade dopo la data di riferimento del bilancio in relazione ai fatti intervenuti che non sono nuovi, ma si riferiscono a una situazione già in essere alla data dello stesso.
Se gli importi sono rilevanti, poi, necessita adeguata informativa nella nota integrativa.
Con riferimento ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, in una vicenda giudiziaria di cui si è occupata la stampa (lodo Mondadori), il comportamento delle società coinvolte è stato differente. In sostanza, sia la società soccombente, condannata a pagare un risarcimento di entità considerevole, sia quella vincitrice non hanno fatto transitare nel conto economico costi e proventi sino alla sentenza definitiva, ma hanno considerato il primo una sorta di acconto-attività finanziaria e il secondo una sorta di cauzione (debito) in attesa della sentenza definitiva: comportamento che la società vincitrice ha giustificato con il divieto dello Ias 37 di iscrivere attività potenziali.
Soltanto alla conclusione della complessa vicenda, la società soccombente ha effettuato il giroconto dell'attività in dare del conto economico tra i costi: la società vincitrice, ha girocontato il debito in avere del conto economico.
È chiaro che ogni vicenda può presentare aspetti differenti che amministratori, sindaci e revisori dovranno considerare e motivare, anche in relazione ai conseguenti riflessi fiscali.