Controlli e liti

Sospensione feriale cumulata allo stop per l’emergenza Covid

Nuova lettura delle Entrate: «L'articolo 158 è norma interpretativa». Spesso però la Cassazione restringe la cumulabilità

di Laura Ambrosi

I termini di sospensione feriale si cumulano con quelli previsti per l’emergenza Covid e con gli ulteriori 90 giorni in caso di presentazione di istanza di adesione. A fornire questa interpretazione è l’agenzia delle Entrate con la circolare 25/E.

Secondo il documento di prassi, l’articolo 158 del Dl 34/2020 ha introdotto una disposizione di natura interpretativa, in base alla quale la sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 (articolo 83, comma 2, Dl 18/2020) si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Si applica, inoltre, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969. Ciò in quanto in base all’articolo 7-quater, comma 18, del Dl 193/2016, i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

Se poi il contribuente ha chiesto lo scomputo delle perdite pregresse risulta applicabile anche la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni (articolo 42 del Dpr 600/73).

La tesi delle Entrate e soprattutto le perentorietà con cui è stata affermata la cumulabilità in questione lascia perplessi. L’amministrazione infatti pare dimenticare che solo qualche mese fa aveva ritenuto – con la medesima perentorietà e convinzione – la cumulabilità della sospensione prevista in caso di presentazione di istanza con adesione rispetto alla sospensione Covid-19. Tuttavia, successivamente è stata necessaria una specifica norma (di natura interpretativa) per chiarire la legittimità di detta interpretazione. Occorre ricordare che l’errato computo dei termini di impugnazione costituisce una causa di inammissibilità del ricorso introduttivo e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento senza che una delle parti formuli specifica eccezione.

In altre parole il rischio concreto è che nonostante la sicura interpretazione dell’Agenzia che dovrebbe escludere la formulazione di un’eccezione per la tardività da parte degli uffici periferici (il condizionale è d’obbligo in quanto non di rado tali uffici assumono comportamenti non conformi alle direttive della direzione centrale) il contribuente risulta comunque esposto fino al giudizio di cassazione a una differente interpretazione dei giudici i quali potrebbero rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo ove non condividessero la cumulabilità delle citate sospensioni (Covid-19 e pausa feriale).

Peraltro non sono mancate pronunce della Suprema Corte che hanno espresso un orientamento particolarmente restrittivo in ordine alla cumulabilità di più sospensioni aventi natura e finalità differenti.

Per quanto quindi sia encomiabile e per certi versi condivisibile l’interpretazione ora fornita, è opportuno che i contribuenti interessati (e i loro professionisti) valutino con la massima prudenza l’opportunità di cumulare i predetti termini.

Secondo la circolare, poi, nell’individuazione degli atti che beneficiano dello slittamento al 16 settembre 2020, e cioè quegli atti i cui termini di versamento scadevano nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, occorre far riferimento ai termini di versamento originari, scadenti cioè nel suddetto lasso temporale, senza considerare nel computo le precedenti specifiche misure di differimento, tra cui la sospensione di 64 giorni.

Una diversa lettura della disposizione, che tenga conto delle precedenti sospensioni o proroghe finirebbe infatti per ridurre drasticamente l’arco temporale utile per godere del beneficio introdotto dalla norma.

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