Sospesa anche la costituzione in giudizio
La sospensione nel processo tributario ha valenza sia per la notifica dell’atto alla controparte (ricorso, appello eccetera), sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie (costituzione in giudizio, deposito di memorie, documenti, eccetera). Anche nell’ipotesi in cui il processo è stato avviato telematicamente, e non in forma cartacea, valgono i medesimi termini considerando anche la pausa estiva.
È però necessario verificare la norma poiché talvolta richiede un calcolo a giorni, talvolta invece a mesi.
Il termine per impugnare un atto impositivo o una sentenza notificata è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica. Se in tale termine è compreso il mese di agosto, la scadenza slitta di 31 giorni. La sospensione vale per l’impugnazione di tutti gli atti tributari, comprese le cartelle di pagamento. A quest’ultimo proposito la Cassazione ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento tributaria (sentenza 23049/2015) ed anche contro il preavviso di fermo (sentenza 6349/2016) è soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali.
Per gli atti soggetti a mediazione si considera la sospensione e pertanto dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni previsti per la fase di reclamo, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione.
Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione feriale.
Nel processo tributario, per l’impugnazione delle sentenze non notificate è previsto il termine di 6 mesi dal deposito (cosiddetto termine lungo), considerando il mese a prescindere dal numero di giorni che lo compongono. Così, ad esempio, per una sentenza depositata il 16 aprile 2018 il termine di impugnazione è il 16 novembre 2017 (ossia 6 mesi – quindi 16 ottobre + 31 giorni).
Per completezza, va segnalato che nell’ipotesi in cui il giorno della decorrenza iniziale fosse il 31 del mese, per i mesi di 30 giorni (o di 28), il termine si compie comunque nell’ultimo giorno dello stesso mese (quindi ad esempio sentenza depositata il 31 ottobre, il termine è 30 aprile).
Il periodo di sospensione vale anche per i termini a “ritroso”, ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento. Il caso più frequente riguarda il deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell’udienza.