Professione

Sostegni Covid e Fisco: caccia al posto giusto in dichiarazione

Per chi nel 2020 ha ricevuto un aiuto il problema di come indicarlo nelle dichiarazioni redditi e Irap

I sostegni Covid in dichiarazione. I professionisti che nel 2020 hanno ricevuto un supporto dallo Stato, dalle Casse previdenziali, dall’Inps o da altri enti (Comuni, Camere di commercio, ecc.) devono porsi il problema se e come quegli aiuti vadano riportati nella dichiarazione dei redditi e in quella Irap.

Il rebus imponibilità
Prima ancora, però, bisogna chiedersi se quei sostegni siano imponibili. Al riguardo, la maggior parte delle norme istitutive ha messo le cose in chiaro. Per esempio, tanto il contributo a fondo perduto che il bonus locazione, previsti rispettivamente dagli articoli 25 e 28 del Dl Rilancio (34/2020), prevedono espressamente la non imponibilità dell’aiuto. Chiarezza che, però, non è comune a tutte le disposizioni, tanto che, ad esempio, la circolare dell’Agenzia delle entrate 20/E/2020 ha qualificato come imponibile il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro e alcune Casse hanno in un primo momento assoggettato a ritenuta i contributi versati agli iscritti.

Proprio per questo, l’articolo 10-bis del Dl 137/2020 (il decreto Ristori convertito) ha previsto che i contributi e le indennità «di qualsiasi natura» erogati in seguito al Covid e diversi da quelli preesistenti, «da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione», spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione degli imponibili Irpef/Ires e Irap. Una previsione molto ampia anche se limitata alle categorie di soggetti citate.

Orientarsi tra i righi
Più problematica è, invece, la collocazione dei sostegni nella dichiarazione. Le istruzioni al quadro RE del modello Redditi (compilato da chi esercita abitualmente arti e professioni, anche al di fuori del mondo ordinistico) prevedono che nella colonna 1 del rigo RE3 tra gli “altri proventi lordi”, vada indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (e, quindi, da non riportare nella colonna 2), previsti dall’articolo 25 del Dl 34 e dai vari decreti Sostegni del 2020.

Poiché è un’indicazione che non incide sull’imponibile né, tanto meno, sull’imposta, l’omessa indicazione (in quanto infrazione formale) potrà, al massimo, comportare la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro ed è a partire dalla sanzione minima (250 euro) che occorre procedere ai calcoli per un eventuale ravvedimento operoso. Il credito d’imposta per i canoni degli immobili non abitativi non va indicato nel quadro RE, ma nel quadro RU (codice H8).

I minimi e i fortettari
Ancora più precise sono le istruzioni per minimi e forfettari. Se il rigo LM2 colonna 1 (minimi) e il rigo LM33 colonna 1 (forfettari) riportano la medesima richiesta sopra vista per i professionisti “maggiori”, le colonne 2 di tali righi richiedono l’indicazione dell’ammontare «dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale» per il Covid e diversi da quelli preesistenti «da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione».

Tutti gli aiuti di Stato (compresi quelli del quadro temporaneo Ue) e “de minimis” vanno poi riportati a quadro RS (righi RS401 e 402), riguardo al quale non è ancora chiaro il ruolo del codice “24” (detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid), quasi che, oltre all’importo dell’aiuto (da riportare in corrispondenza al proprio codice) andasse anche riportato lo sgravio fiscale.

Un problema analogo riguarda il rigo IS201 del modello Irap: il codice “8” duplica l’aiuto del quadro RS, deve indicare il solo risparmio Irap o va compilato solo per situazioni diverse da quelle già “fotografate” dal quadro RS? Nodi da sciogliere prima della scadenza della presentazione della dichiarazione.

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