Imposte

Sostitutiva sulle mance, gli esercenti dovranno regolare la raccolta delle somme

Emanato il codice tributo, restano diversi nodi applicativi, compreso il criterio di calcolo del limite reddituale di 50mila euro e della soglia del 25% di mance. Da chiarire il caso dei rider

di Marcello Tarabusi

Con l’istituzione dei codici tributo (si veda l’articolo «Codici tributo per le mance tassate al 5 per cento») diviene operativa la disciplina delle mance nel settore Horeca. Restano, tuttavia, alcuni nodi applicativi.

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 58-62) ha introdotto un regime semplificatorio e di favore, per consentire, da un lato, di versare le mance anche mediante pagamento elettronico (secondo l’usanza di molti stranieri) e, dall’altro, di tassare con un’aliquota sostitutiva del 5% in capo al lavoratore, senza contribuzione, questi proventi di fatto integrativi della retribuzione.

Il testo lascia tuttavia molti dubbi applicativi. A partire dalle scadenze di versamento: la risoluzione 16/E/2023 istituisce i codici tributo con indicazione del “Mese di riferimento”, in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta: il che presuppone la liquidazione – e trattenuta – dell’imposta su base mensile, e che il versamento sia fatto entro il 16 del mese successivo unitamente alle ritenute Irpef.

Raccolta delle mance da regolare

L’idea, pertanto, parrebbe essere che il datore di lavoro accentri la riscossione delle mance, le ripartisca successivamente tra i lavoratori, operando la trattenuta. La materia non è regolamentata e ogni locale segue regole proprie: talora l’operatore trattiene le mance ricevute; in altri casi le mance vengono spontaneamente “cumulate” e poi ripartite a fine giornata; in altri locali si vedono i contenitori con dicitura “mance” o “tips”, che a fine giornata il datore di lavoro preleva e distribuisce.

La legge non impone l’obbligo di riscossione accentrata, che resta una facoltà (nelle strutture sanitarie, ad esempio, l’obbligo fu imposto per legge): il dipendente può anche opporsi per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

È opportuno, per evitare controversie, che ciascun esercente predisponga un regolamento che disciplina le modalità di gestione di queste somme, meglio ancora se a tale regolamento i dipendenti prestano espressa adesione. Dove ciascuno trattiene il proprio, meglio prevedere che il dipendente comunichi l’importo al datore di lavoro. In tal modo il sostituto di imposta non corre il rischio di sanzioni per eventuali omissioni: la mance non dichiarate – ove mai accertate - saranno imponibili in capo al dipendente.

La soglia reddituale di 50mila euro

Non è specificato se la soglia di reddito di 50.000 euro, oltre il quale non si applica il nuovo regime, si riferisca all’anno precedente, oppure a quello in cui vengono effettivamente percepite le mance soggette ad imposta sostitutiva.

Nel silenzio della norma dovrebbe ritenersi che – per il principio di autonomia dei periodi di imposta – valga il reddito dell’anno corrente: quando il legislatore ha voluto riferirsi all’anno precedente lo ha detto espressamente (si veda ad esempio articolo 1 comma 186 Legge di Stabilità 2016). Nulla vieta, però, di basarsi sulle Cu dell’anno precedente, salvo consuntivo.

Applicando l’imposta mese per mese, infatti, è impossibile sapere in anticipo se saranno superati i limiti (di massimale, ma anche del 25% della retribuzione): in caso di superamento in corso d’anno, si provvederà al conguaglio di fine anno.

I lavoratori coinvolti

Quali sono, infine, i lavoratori che possono beneficiare dell’agevolazione?

Pensiamo ai rider: sulle mance (che possono essere date in contanti alla consegna, ma anche pagate prima tramite le varie app) si applica la tassazione piena, o quella agevolata al 5%? Quando il corriere lavora per l’esercizio di somministrazione, non dovrebbero esserci dubbi. Ma se è dipendente di una società che gestisce l’App, il sostituto non rientra nei casi previsti dalla norma. Sarebbe molto iniquo, però, assoggettare la mancia del rider a tassazione piena: è auspicabile che, almeno in questo caso, sia possibile estendere il beneficio (pur con la difficoltà applicativa di tener separate le mance per il cibo da quelle per altre forme di Q-commerce).

Per i lavoratori di altri settori in condizioni analoghe si pongono problemi di equità orizzontale: i facchini che consegnano o montano mobili; i dipendenti di un servizio Ncc; il personale di barbieri e parrucchieri, e così via). Stante il divieto di applicazione analogica delle agevolazioni, tuttavia, in questi casi il beneficio non è applicabile, e la tassazione delle mance (sempreché si riesca ad accertarle) sarà piena.

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