Imposte

Sostitutiva meno conveniente se il portafoglio è in titoli di Stato

Una peculiarità degli Oicr mobiliari che rende particolarmente interessante l’affrancamento, è che non solo i proventi periodici e quelli compresi nel prezzo di rimborso delle quote, ma anche quelli derivanti dalla negoziazione delle stesse costituiscono redditi di capitale in base all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Dpr 917/1986, mentre la differenza negativa in caso di vendita di quote o azioni (minusvalenza) e le commissioni e spese confluiscono tra i redditi diversi di natura finanziaria in base all’articolo 67 del medesimo decreto.

In pratica, il risparmiatore che detiene solo Oicr risulta penalizzato rispetto a chi investe in altri strumenti finanziari in quanto, stante il divieto di compensare i redditi di capitale con i redditi diversi, non può mai recuperare le minusvalenze e le perdite in assenza di altri redditi diversi di natura finanziaria (ad esempio plusvalenze su azioni).

In attesa che la delega fiscale metta mano al riordino della tassazione dei redditi finanziari eliminando il diverso (e difficilmente giustificabile) inquadramento dei redditi derivanti dalla partecipazione in Oicr, è probabile che l’imposta sostitutiva del 14% risulti spesso conveniente per i contribuenti, fatta eccezione per chi detiene Oicr che investono prevalentemente in titoli di Stato di Paesi white list ai quali si applica la tassazione inferiore del 12,5 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©