Controlli e liti

Sotto la lente la natura fittizia dei crediti d’imposta

Le contestazioni antiriciclaggio possibili per chi appone il visto di conformità nel superbonus

di Laura Ambrosi

Al pari di quanto avviene per la maggior parte delle prestazioni professionali differenti da quelle ritenute a rischio “non significativo”, il professionista deve effettuare l’adeguata verifica del cliente che gli conferisce l'incarico di apporre il visto di conformità. Si tratta infatti, nella quasi totalità dei casi, di prestazioni che anche se occasionali, prevedono la trasmissione/movimentazione di somme superiori a 15mila euro. Il professionista dovrà quindi provvedere alla sua identificazione (e dell’eventuale beneficiario effettivo), all’acquisizione di informazioni utili sull’operazione, all’esecuzione del controllo costante nel caso la prestazione dovesse proseguire.

In questo contesto potrebbe essere importante acquisire la documentazione contabile relativa alla pratica. Salvo particolari situazioni, sono certamente utili, e quindi da tener in debita considerazione, le criticità ritenute meritevoli di segnalazioni, al fine di individuare situazioni a rischio, eventualmente, da segnalare.

A oggi, gli unici riferimenti sono rinvenibili nella comunicazione Uif dell’11 febbraio scorso (che richiama, in particolare, schemi fiscali illeciti predisposti sempre dall’Uif nel novembre 2020), in cui vengono affrontate le potenziali condotte illecite anche in tema di crediti di imposta fittizi (cosiddetto schema D). Rispetto a questa comunicazione e al delineato sistema di frode sui crediti di imposta fittizi, sono necessari, ovviamente, gli adattamenti del caso in quanto, come detto, lo schema illustrato non fa espresso riferimento al bonus 110 per cento.

L’Uif così ha individuato alcuni indici, seppur generici, di rischio:
O l’eventuale natura fittizia dei crediti;
O
la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
O
lo svolgimento di attività finanziaria abusiva da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

È evidente che solo il primo di questi indici può interessare i professionisti, in quanto gli altri attengono ai soggetti che svolgono attività finanziaria. Non a caso, proprio per il primo degli indici, l’Uif rileva la necessità di «valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti».

Ne consegue, pertanto, che se il professionista, nel corso dell’adeguata verifica e, segnatamente, nell’acquisizione di informazioni utili sull’operazione, dovesse rilevare elementi sospetti in merito ai soggetti o, molto più probabilmente, sulle attività in questione, è opportuno procedere alla segnalazione di operazione sospetta all’Uif. A questo fine conviene aver ben presente i suggerimenti forniti dall’Uif nella comunicazione di febbraio scorso.

In merito, invece, alle modalità di esecuzione pratica di adeguata verifica del cliente, conviene far riferimento alle linee guida del Consiglio nazionale commercialisti, peraltro in corso di aggiornamento da qualche mese e che, si spera, nella nuova versione, affrontino anche questa delicata questione.

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