Controlli e liti

Sottrazione fraudolenta anche con il bonifico

Cassazione 16686: reato anche per i conti svuotati con trasferimenti tracciabili e ricostruibili

di Laura Ambrosi

Lo svuotamento negli anni dei conti di varie aziende può integrare il reato di sottrazione fraudolenta, nonostante il trasferimento delle somme avvenga con bonifici e sia quindi tracciabile e ricostruibile. A fornire l’interpretazione è la Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 16686 depositata il 3 maggio.

Una persona, secondo l’ipotesi accusatoria, aveva gestito di fatto negli anni alcune ditte ufficialmente di proprietà di altri soggetti, percependo utili mediante centinaia di bonifici dai conti delle ditte in favore di altri conti di cui aveva la disponibilità. I trasferimenti avvenivano nel tempo intercorrente tra l’iscrizione a ruolo delle imposte che non venivano versate dalle aziende e l’inizio della riscossione coattiva. Successivamente, dal conto di destinazione le somme erano ulteriormente prelevate o trasferite su conti esteri. Secondo la Procura veniva impedito all’amministrazione di procedere anche in maniera forzata alla riscossione del credito con conseguente integrazione del delitto di sottrazione fraudolenta.

Il tribunale del riesame cui si rivolgeva l’indagata, annullava la misura degli arresti domiciliari, in quanto, pur sussistendo un meccanismo nel suo complesso fraudolento, in realtà il reato contestato non poteva configurarsi. In particolare non potevano qualificarsi quali atti fraudolenti (necessari per la condotta delittuosa in esame) le singole operazioni bancarie in quanto tracciabili e ricostruibili

Inoltre non era stata superata la soglia dei 50mila euro per periodo di imposta.

La Procura ricorreva in cassazione lamentando in sintesi che a prescindere dalla tracciabilità delle operazioni bancarie, l’intera attività rientrava in un disegno fraudolento. In ogni caso la soglia dei 50mila euro prevista dal delitto in esame non va riferita al periodo di imposta, ma agli importi cui ci si intende in conseguenza di atti fraudolenti o simulati.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura, ritenendo la decisione del tribunale contraddittoria in quanto pur rilevando che l’intero modus operandi dovesse considerarsi fraudolento (creazione a tempo delle aziende, ditte riconducibili alla medesima imprenditrice di fatto, sistematico svuotamento dei conti con bonifici, ulteriore trasferimento delle somme), escludeva l’integrazione dell’illecito perché realizzato attraverso singoli atti ciascuno formalmente lecito.

I giudici di legittimità ricordano che sono atti fraudolenti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano connotati da inganno o artificio, ravvisandosi, cioè, uno stratagemma tendente a rendere più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva.

Infine in merito alla soglia di punibilità, la Cassazione ricorda che, a differenza di altri reati tributari, nella sottrazione l’importo di 50mila euro non è riferito all’anno, ma alla pretesa dell’Erario cui ci si intende sottrarre.

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