Sovraindebitamento, non sanabile la mancanza della relazione
Il piano per la liquidazione del patrimonio presentato in tribunale dal debitore a seguito dell’avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento senza avere allegato la relazione dell’Occ deve essere rigettato. Intanto la sua mancanza impedisce al giudice la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore. Poi, se a seguito di reclamo del debitore il giudizio di incompletezza viene confermato dal Tribunale con decreto il successivo ricorso in opposizione ante la Cassazione è inammissibile in quanto la decisione non è comunque intervenuta nel contraddittorio delle parti con riferimento a diritti soggettivi. Così la Cassazione, n. 4786/2018 (Pres. Campanile, Rel. Ferro) depositata ieri.
La vicenda
Una donna avvia la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, chiede poi al Tribunale la designazione dell’Occ (Organismo di composizione della crisi) e presenta infine il piano per la liquidazione del proprio patrimonio.
Il giudice lo esamina e riscontra la mancata allegazione della relazione dell’Occ, che, a suo dire, impedirebbe la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice, perché essa contiene tutti gli elementi utili per permettere un adeguato vaglio del piano quali: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata; f) l’inventario di tutti i beni del debitore.
Dopo avere proceduto all’audizione dell’Occ, che sul punto conferma la condotta scarsamente collaborativa della debitrice, che non si è neppure presentata agli inviti fissati presso il suo studio per fornire la documentazione occorrente al completamento della pratica, il giudice emette il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui alla legge 3 del 2012.
L’inammissibilità del ricorso
La donna si oppone con reclamo ante il Tribunale. La proposta presentata, ancorché incompleta, non poteva essere rigettata ma doveva esserne richiesta l’integrazione dal giudice. Ma il Tribunale conferma il giudizio di incompletezza e rigetta con decreto il reclamo proposto. La donna non demorde e si rivolge allora in Cassazione, dove la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Il decreto, che rigetta il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui alla legge 3 del 2012, non preclude – ancorché nei limiti temporali sanciti dalla norma - di presentare un altro e differente piano di ristrutturazione dei debiti ed essendo privo dei caratteri di decisorietà e definitività tipici delle decisioni maturate nel contraddittorio tra le parti con riferimento a diritti soggettivi, non è neppure ricorribile per Cassazione. Da qui la declaratoria di rito di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto.