Sovraindebitamento, le ritenute sono falcidiabili
Pronuncia del Tribunale di Padova per la falcidiabilità delle ritenute in un ricorso per sovraindebitamento
Con una decisione pionieristica il Tribunale di Padova si pronuncia a favore della falcidiabilità delle ritenute d’acconto in un ricorso per sovraindebitamento.
L’accordo proposto
La ricorrente, titolare di pensione minima e nullatenente, ha proposto ai suoi creditori un accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento in base all’articolo 10 della legge n. 3/2012 che prevede, grazie all’apporto finanziario di un terzo, il pagamento dell’importo di 45mila euro a fronte di debiti per oltre 850mila.
L’Occ ha attestato la completezza della documentazione allegata, la fattibilità e la sostenibilità, nonché la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria, posto che lo stesso, pur prevedendo il pagamento parziale dei creditori, assicura loro una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.
Due questioni
All’ammissibilità del ricorso ostavano due questioni: la falcidiabilità dell’Iva e quella delle ritenute. Tali crediti, infatti, nella formulazione normativa vigente alla data di deposito del ricorso, non potevano essere oggetto di falcidia (articolo 7, legge n. 3/2012 , che prevedeva «esclusivamente la dilazione del pagamento»).
Nel ricorso introduttivo il difensore della ricorrente ha affrontato la questione e, nel paragonare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento al concordato preventivo, ha rilevato la sostanziale equivalenza tra il contenuto dell’articolo 7 della legge n. 3/2012 e quello dell’articolo 182 ter della legge fallimentare, sostenendo l’ammissibilità della domanda in virtù del principio espresso dalla Corte di giustizia Ue in tema di falcidiabilità dell’Iva nell’ambito delle procedure di concordato preventivo (Causa C-546/14).
La disparità di trattamento
Nel ricorso veniva inoltre messa in rilievo la disparità di trattamento sussistente tra gli imprenditori fallibili (ammessi alla falcidia dell’Iva e delle ritenute ai sensi dell’articolo 182 ter della legge fallimentare) e quelli che, invece, ne rimangono esclusi.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 245/2019 della Consulta. che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3/2012, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione. La sentenza della Corte, tuttavia, non ha potuto esprimersi con riferimento alle ritenute. L’assetto normativo attuale, pertanto, secondo la tesi della difesa della ricorrente presentava i medesimi dubbi di compatibilità con la Costituzione rilevati nel corso del giudizio che aveva portato alla statuizione d’illegittimità costituzionale nella sentenza n. 245/2019 (articolo 3 della Costituzione)
Eccezione ingiustificata
L’attuale formulazione dell’articolo 7, infatti, contiene una nuova eccezione ingiustificata alla regola generale della falcidiabilità di tutti i crediti privilegiati, vigente nelle procedure disciplinate dalla legge fallimentare, sanzionando con l’inammissibilità le proposte di accordo dei piani del consumatore che non prevedano il pagamento integrale delle ritenute.
L’illegittimità della norma, peraltro, appare ancora più evidente se si considera che il nuovo codice della crisi d’impresa ha eliminato le disparità di trattamento tra crediti, prevedendo la falcidiabilità anche di quelli «muniti di privilegio, pegno o ipoteca allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione» (articolo 67).
La decisione
Con una decisione destinata a fare da apripista il Tribunale di Padova ha deciso che «si debba procedere ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, ulteriormente rafforzata in chiave interpretativa dalla nuova disciplina del Codice della crisi di Impresa», ammettendo la falcidia delle ritenute. Nuova linfa per tutti i soggetti in difficoltà economica, in attesa dell’entrata in vigore definitiva del codice della crisi che già ha provveduto a eliminare le aporie dell’attuale assetto normativo.