Spa, assemblee in videoconferenza solo se possono parlare tutti
Svolgimento dell’
Sullo svolgimento dell’assemblea di società per azioni “chiuse” (cioè con capitale non diffuso tra il pubblico), la nuova massima afferma che, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia in concreto rispettato il metodo collegiale. Insomma, il collegamento va organizzato in modo che i partecipanti possano interagire (e, quindi, intervenire alla discussione e votare) in tempo reale, come se fossero personalmente presenti.
Quanto al drag-along (il diritto del socio di maggioranza, intenzionato a vendere la sua partecipazione, di “trascinare” nella vendita il socio di minoranza), la nuova massima apre alla sua introducibilità a maggioranza (nello statuto sia di Srl sia di Spa), a patto che la clausola non sia strutturata – come di solito accade – come opzione call a favore del socio-venditore, ma come attribuzione al socio titolare del drag di porre termine all’investimento nel capitale sociale della società partecipata. In altre parole, la clausola in tal caso è introducibile a maggioranza nella stessa misura in cui il socio di maggioranza può decidere lo scioglimento della società, la sua messa in liquidazione e la ripartizione tra i soci dell’attivo residuante.
Un nuovo orientamento professionale è stato edito sul diritto di usufrutto sulle quote di partecipazione al capitale sociale: prendendo atto che l’articolo 2352 del Codice civile disciplina solo l’attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle azioni, disinteressandosi di quelli economici, si deve ritenere che, quanto ai diritti economici, ci si debba rifare alla disciplina generale di diritto civile. Quindi, all’usufruttuario delle azioni spettano i cosiddetti frutti civili, cioè gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione.
Pertanto, all’usufruttuario non spettano gli utili destinati a riserva, in quanto la decisione di non distribuirli equivale alla loro “capitalizzazione” con la conseguenza della loro definitiva appartenenza al patrimonio della società: ne deriva che l’eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse formate con utili non distribuiti o con apporto di capitale, equivale a una attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto alla loro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell’articolo 1000 del codice civile, deve esercitarlo in concorso con l’usufruttuario; sulle somme così riscosse, si trasferisce dunque l’usufrutto. Alla stessa conclusione di giunge anche nell’ipotesi di distribuzione di riserve in natura.
Con riferimento infine ai “diritti particolari” dei soci di Srl (di cui all’articolo 2468 del Codice civile) la nuova massima afferma che i nominativi dei singoli soci cui sono attribuiti diritti particolari non devono necessariamente essere determinati nell’atto costitutivo o nello statuto della società, ma possono essere anche semplicemente “determinabili”: è cioè sufficiente che l’atto costitutivo detti tutti gli elementi per individuare in maniera certa e oggettiva i soci ai quali sono attribuiti i diritti particolari e, pertanto, deve ammettersi che tale individuazione possa essere anche “dinamica”, cioè riferirsi indistintamente a tutte quelle persone che, succedendosi nel tempo nella qualità di soci, abbiano i requisiti determinati nello statuto affinchè possano fregiarsi dei “particolari diritti” in questione.
A ciò consegue che deve ritenersi legittima la previsione statutaria la quale disponga l’attribuzione di “diritti particolari” a quello o quei soci che siano “designati” da altri soci o gruppi di soci, anche prescindendo da un contestuale trasferimento di partecipazioni.