Controlli e liti

Spazio al recupero per i dividendi black list

di Pierpaolo Ceroli

La legge di Bilancio 2018 apporta finalmente chiarezza in merito al trattamento fiscale degli utili black, anche superando il regime analizzato dalla circolare n. 35/E/2016 dell’agenzia delle Entrate.
A seguito delle repentine modifiche apportate al comma 4, dell’articolo 167 del Tuir, che detta il criterio di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, alcuni Stati esteri si sono trovati ad essere black a partire dal periodo d’imposta 2015, cosicché anche gli utili distribuiti hanno assunto tale qualifica, passando dalla tassazione Pex a quella integrale, pure nell’ipotesi di sussistenza della prima esimente ex lettera a) del comma 5 dell’articolo 167 del Tuir (effettiva commercialità della partecipata).
Il comma 1009 della legge 205/2017, intervenendo sull’articolo 89 del Tuir, introduce proprio la detassazione del 50% degli utili nel caso in cui si configuri la richiamata prima esimente; tuttavia, non specificando la data di entrata in vigore, la novità dovrebbe applicarsi agli utili percepiti dal 1° gennaio 2018, ma se così fosse, i soci delle società estere riceverebbero un trattamento fiscale iniquo.
Infatti, non solo i dividendi ante 2018 sono stati tassati come black, ma hanno anche scontato l’imposizione sull’intero importo percepito, mentre se gli stessi proventi fossero stati incassati dal 2018, sarebbero stati tassati sul 50%. Pertanto, si ritiene che per quei contribuenti che hanno percepito nel triennio 2015-2017 utili provenienti da una società estera divenuta black, la quale però svolga un’effettiva attività commerciale nel paradiso fiscale, dovrebbe essere concessa la possibilità di detassare tali dividendi presentando magari una dichiarazione integrativa.
Alla stessa conclusione, si giunge anche per le disposizioni introdotte dal comma 1007 della legge 205/2017, secondo cui gli utili pregressi devono essere tassati in regime Pex se al momento di maturazione il Paese estero era considerato white, nonostante lo stesso sia divenuto a fiscalità privilegiata a seguito delle modifiche del comma 4 del citato articolo 167. Le disposizioni si applicano agli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ammettendo, in tal modo, la possibilità di recuperare le imposte versate in eccedenza qualora i dividendi siano stati integralmente tassati in quanto si è fatto riferimento al momento di percezione piuttosto che a quello di maturazione, come prevedeva la circolare 35/E/2016.
Si pensi al caso di una controllata estera localizzata in Tunisia (in precedenza esclusa dalla black list), che nel 2014 ha conseguito utili che sono, però, stati distribuiti ai soci nel 2016, anno in cui il Paese doveva considerarsi un paradiso fiscale a seguito delle nuove disposizioni di cui al comma 4, articolo 167 del Tuir. In tale ipotesi, il socio nel modello Redditi 2017 ha versato le imposte sull’intero importo percepito non potendo fruire di nessuna esenzione, ma considerato quanto previsto dalla legge 205/2017, per il socio, sembrerebbe possibile presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore, per evidenziare il minor imponibile.

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