Imposte

Spazio al regime Oss per i servizi in Paesi Ue

Gli esempi più ricorrenti sono artigiani, traslocatori e fornitori di catering

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Chi presta servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue nei confronti di privati deve identificarsi ai fini Iva (o avere un rappresentante fiscale) per assolvere l’imposta dovuta in tali Stati. Così è e così sarà anche dal 1° luglio. Ma con un’importante novità. Per adempiere gli obblighi è infatti possibile ricorrere al regime Oss, utilizzabile non solo per i servizi Tte (elettronici/telecomunicazione/teleradiodiffusione), ma altresì per le vendite a distanza intracomunitarie e, appunto, per i servizi B2C per i quali l’Iva è dovuta in uno Stato Ue diverso da quello del prestatore.

Gli esempi

È il caso, per esempio, dell’artigiano che esegue lavori d’imbiancatura (servizi immobiliari) nella casa di vacanza in Francia di proprietà di un privato (ovunque residente) oppure del trasporto intracomunitario di beni con partenza da altro Stato membro (il trasloco degli arredi dalla casa di vacanza di cui sopra) o delle prestazioni di catering effettuate da un ristoratore in un paese comunitario in occasione di un evento organizzato da un privato. In tutte queste situazioni (l’elenco non è esaustivo), la prestazione rileva in altro Stato Ue e il fornitore nazionale è tenuto ad applicare l’imposta del Paese in cui l’operazione si considera eseguita sotto il profilo territoriale. Anche per tali operazioni, tuttavia, aderendo al regime Oss sarà possibile evitare di aprire la partita Iva nello Stato in cui il servizio è tassabile. In tal modo, il prestatore potrà applicare e conseguentemente dichiarare e versare l’imposta del paese comunitario in cui questa risulta dovuta, applicando le specifiche regole (semplificate) del regime, previa registrazione e accesso alle funzionalità messegli a disposizione dalle Entrate.

Scelta che potrebbe essere ancor più opportuna alla luce del fatto che, mentre per i servizi Tte (comunitari) e le vendite a distanza intra-Ue a privati l’Iva è dovuta in Italia se non si supera la soglia unica e cumulativa di 10mila euro, per le altre tipologie di servizi B2C (come quelle degli esempi) non opera invece alcun tetto. Ciò significa che un servizio di tal genere (non Tte) è soggetto a imposta nello Stato Ue in cui esso rileva territorialmente a prescindere dall’importo (che potrebbe essere minimo) e che pertanto, in mancanza di registrazione Oss, l’operatore deve identificarsi ai fini Iva in detto Stato per assolvere l’imposta locale.

Chi si iscrive all’Oss (scelta vincolante per un biennio) deve però sapere che entrano in tale regime tutte le operazioni per le quali esso è fruibile. E così, per esempio, se oltre a rendere servizi a privati su un immobile in altro Stato Ue, l’operatore nazionale effettua anche vendite a distanza intra-Ue a privati sotto i 10 mila euro, non è possibile trattare in regime Oss le prestazioni di servizi e applicare l’Iva italiana sulle vendite di beni. Anche i costi sostenuti all’estero influiscono sulla decisione. Chi opera in Oss non può detrarre dall’Iva dovuta nel singolo paese quella assolta sugli acquisti effettuati “in loco”, ma deve andare a rimborso. Altrimenti, se è identificato ai fini Iva in detto Stato per operazioni diverse da quelle cui si applica il regime speciale, può detrarre l'imposta sugli acquisti nell'ambito di tale posizione Iva.

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