Controlli e liti

Spazio al sequestro per le scritture occultate

di Laura Ambrosi

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per il reato di occultamento delle scritture contabili quando è stato possibile determinare i tributi evasi. A tal fine è irrilevante che le somme contestate siano inferiori alla soglia penale rispetto ad altri delitti tributari (dichiarazione infedele, omessa, ecc.) poiché comunque rappresentano il vantaggio conseguito dall’ostacolare l’attività di verifica.

A fornire questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 166/2020 depositata ieri.

Il Pm richiedeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di un imprenditore. In particolare, nel corso di una verifica fiscale condotta dalla GdF, era stato ipotizzato che il contribuente avesse occultato, per finalità di evasione, numerose fatture emesse in più anni di imposta, così da rendere impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari.

Il Gip negava la misura cautelare e il Tribunale del riesame cui si appellava il Pm, confermava la decisione.

La Procura della Repubblica ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma. La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha innanzitutto ricordato che il profitto del reato è identificabile nel vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito e può consistere anche in un risparmio di spesa. Nei reati tributari, coincide con il mancato pagamento del tributo ed è di regola costituito, nei delitti dichiarativi e di omesso pagamento, dal risparmio economico derivante dagli importi evasi.

Nella diversa ipotesi in cui la condotta consista nella sottrazione al pagamento di un debito tributario già accertato, come per l’ipotesi disciplinata dalla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del decreto legislativo 74/2000), il profitto include oltre al tributo anche interessi e sanzioni.

Con riferimento al reato di occultamento delle scritture contabili (articolo 10 Dlgs 74/2000), la Cassazione ha evidenziato che si tratta di un delitto di pericolo concreto che sanziona le condotte che ostacolino l’accertamento di un’obbligazione tributaria.

Trattandosi di un delitto a consumazione anticipata, non è necessario il conseguimento dell’evasione, essendo sufficiente l’ostacolo alla ricostruzione degli imponibili.

Se poi, anche attraverso indagini presso terzi, viene comunque determinata l’imposta dovuta, è sicuramente possibile la confisca, anche nella forma per equivalente, atteso che tale somma rappresenta l’indebito vantaggio, cui sommare interessi e sanzioni dovuti.

I giudici di legittimità hanno altresì ritenuto irrilevante l’eventuale circostanza che l’occultamento possa essere finalizzato a coprire un illecito di valore inferiore alle soglie di rilevanza penale (dichiarazione infedele, omessa, ecc…)

Secondo la sentenza, infatti, in tale ipotesi (somme dovute inferiori alla rilevanza penale), il reato riguarderà solo l’occultamento, ma sarà possibile l’esecuzione del sequestro preventivo sul debito tributario (sebbene sotto soglia relativamente ad altri delitti fiscali) perché comunque costituisce il vantaggio illecito.

Cassazione, sentenza 166/2020

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