SPECIALE FATTURA ELETTRONICA/Sul sito dell’Agenzia sezione ad hoc per i consumatori
La fatturazione elettronica verso i consumatori finali, che sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2019, è caratterizzata da un complesso di regole di semplificazione che, pur lasciando inalterato il comportamento del cessionario/committente, possono dare a quest'ultimo una serie di vantaggi nella gestione delle proprie spese, specialmente quando gli consentono di fruire di deduzioni o di detrazioni fiscali. Al contrario, per il cedente/prestatore le nuove regole impongono la revisione dei processi di fatturazione e degli adattamenti degli esercizi commerciali.
In particolare, la legge di Bilancio 2018 (articolo 1 comma 909) prevede che le fatture verso consumatori finali dal 1° gennaio 2019 debbano essere emesse in forma elettronica con invio delle stesse al sistema di interscambio rispettando le regole operative imposte dal provvedimento delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e dalle relative specifiche tecniche. Inoltre prevede che la fattura emessa dall'esercente sarà resa disponibile ai clienti direttamente in un'area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia.
Una copia della fattura elettronica dovrà essere rilasciata immediatamente, o in forma cartacea o via e-mail, dall'esercente al cliente, a meno che quest'ultimo rifiuti di riceverla. L’obbligo di consegna è confermato dal citato provvedimento delle Entrate che aggiunge anche l’obbligo di comunicazione al cliente del fatto che il documento viene messo a disposizione sul sito della stessa Agenzia.
La fattura verso il privato consumatore deve comunque rispettare per formato e contenuto le regole previste per qualsiasi altro tipo di fattura elettronica. L’unica differenza riguarda gli elementi necessari per il recapito. In effetti sul piano del contenuto la fattura deve avere tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 o 21 bis del Dpr 633/72. In particolare, se la fattura è ordinaria, deve contenere tra l'altro: il nome e cognome del cliente, il suo indirizzo, il codice fiscale, l'imponibile, l'imposta e l'aliquota. Questi dati sono obbligatori, anche perché vengono controllati dallo SdI e in caso di errata valorizzazione la fattura viene scartata. Per quanto riguarda il codice fiscale si suggerisce agli esercenti al dettaglio di munirsi di un lettore della carta sanitaria, in modo tale che si riducano o si annullino gli errori di trascrizione del dato.
Sul piano del recapito il privato non deve munirsi né di un codice destinatario né di una Pec (posta elettronica certificata). L'emittente della fattura deve inserire nel codice destinatario il valore convenzionale “0000000”. Con questa indicazione la fattura viene accettata dallo SdI e viene messa a disposizione del cliente in un'area a lui riservata. Il cliente potrà visionare le fatture direttamente nel sito dell'Agenzia utilizzando l'apposito servizio nell'area “fatture e corrispettivi”. Questa nuova possibilità offerta al contribuente (consumatore finale) gli consente, da una parte, di avere a disposizione in elettronico i documenti e dall'altra dovrebbe consentire all'Agenzia, nel caso in cui la spesa fosse deducibile o detraibile di arricchire il 730 precompilato.
DOMANDE & RISPOSTE
Le strutture sanitarie (laboratori analisi e poliambulatori) dal 2019 saranno obbligata a emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il paziente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdi? (Quesito arrivato a efattura@ilsole24ore.com)
La fattura elettronica è obbligatoria anche nei rapporti con privati consumatori finali (B2C), nel caso di specie i pazienti. Il cedente/prestatore residente in Italia emettendo la fattura nei confronti di un consumatore finale non titolare di partita Iva deve, su richiesta del cliente, rilasciare un documento cartaceo o elettronico al momento della conclusione dell'operazione. Inoltre deve inviare allo SdI la fattura, indicando il codice fiscale e valorizzando per l'indirizzo di consegna il solo codice destinatario del cliente con 7 zeri “0000000” e non anche la Pec destinatario.