Spese di pubblicità deducibili anche se riaddebitate alla società madre
È inerente la spesa pubblicitaria sostenuta dalle società controllate e poi riaddebitata alla controllante, se è finalizzata all’aumento del volume di vendite. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 28578 del 29 novembre.
L’agenzia delle Entrate ha notificato a una Spa un avviso di accertamento Irpeg, Irap e Iva, per l’anno di imposta 2003, con il quale ha effettuato (anche) riprese relative al conto “iniziative speciali clientela,” disconoscendo la deducibilità di circa euro 24 mila euro corrispondenti ai costi per la pubblicità, su stampa specializzata, di prodotti realizzati dalla casa madre e ritenuti non inerenti ex articolo 75, comma 5, (ora 109) Tuir . Ciò in quanto tali costi erano stati sostenuti (e riaddebitati alla casa madre) dalle controllate, distributrici dei medesimi prodotti sul mercato italiano. Altalenante l’esito del contenzioso nei gradi di merito. La Spa ha proposto ricorso per cassazione e la Corte ha accolto il motivo.
I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non era conforme alla nozione di inerenza desumibile dall’articolo 75 Tuir.
Ai fini della deducibilità delle spese, infatti, il requisito dell’inerenza ex art.75 sussiste qualora il componente negativo del reddito sia afferente all’attività di impresa, ossia funzionale alla produzione di ricavi. Nella fattispecie esaminata, il giudice di appello aveva rilevato che la spesa pubblicitaria era finalizzata all’aumento del volume di vendite dei prodotti realizzati dalla Spa e che quest’ultima era stata beneficiaria dell’aumento delle vendite verificatosi nel mercato nazionale complessivo, a prescindere dai vantaggi derivanti anche alle due società controllate, distributrici nel mercato interno, in via non esclusiva, dei prodotti pubblicizzati. Di conseguenza, la Corte ha concluso che la circostanza che la spesa pubblicitaria era stata sostenuta in prima battuta dalle società controllate e poi riattribuita alla società controllante, anziché essere sostenuta direttamente da quest’ultima, ben poteva rientrare nelle scelte imprenditoriali di tipo discrezionale, prive di incidenza sulla deducibilità del costo una volta che ne era stata assodata l’inerenza.