Imposte

Spese di rappresentanza guidate da inerenza e congruità

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di Michele Brusaterra

Inerenza, congruità e ragionevolezza. Sono questi i fondamentali requisiti per verificare la deducibilità o meno delle spese di rappresentanza.

L’articolo 108 del Tuir, in merito alle predette spese, stabilisce che esse possono essere dedotte dal reddito d’impresa solo quando vengono rispettate determinate condizioni.

Per quanto riguarda il requisito della inerenza, è il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 a stabilire i criteri per determinarla.

Viene disposto, infatti, che si considerano inerenti le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, purché siano effettuate con «finalità promozionali» o di «pubbliche relazioni» e a condizione che, oltre ad essere effettivamente sostenute e documentate, il loro
sostenimento possa rispondere «a criteri di ragionevolezza», in riferimento all’obiettivo
di generare, «anche potenzialmente», benefici economici per l’impresa o si tratti di spese coerenti con le pratiche commerciali di settore.

Lo stesso decreto elenca una serie di spese che possono godere del requisito della inerenza, elenco che non è da considerarsi esaustivo e che individua, per esempio, le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose, in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa e, ancora, quelle sostenute in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa.

Per quanto concerne, comunque, i concetti di «finalità promozionali» e «pubbliche relazioni», l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che rispettivamente si intendono le azioni che consistono nella «divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali» e le iniziative che sono volte a «diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi».

La relazione illustrativa che ha accompagnato il menzionato decreto del 2008, chiarisce che, sempre con riferimento alle pubbliche relazioni, si tratta dell’esigenza «di instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali ecc. o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali ecc.».

Per quanto concerne, invece, la congruità della spesa, attraverso il decreto 147 del 2015, è stato modificato il comma 2 dell’articolo 108 del Tuir, trasferendo al suo interno il pieno concetto di congruità, prima invece contenuto nello stesso decreto del 19 novembre 2008.

Si tratta dell’individuazione, da parte della norma, di soglie massime di spese ritenute deducibili, soglie che sono collegate a delle percentuali da applicare ai ricavi e ai proventi dell’impresa. Così, fino a 10 milioni di euro di ricavi e altri proventi, l’importo massimo di spese di rappresentanza ammesse è pari all’1,5%, per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, sempre di ricavi e altri proventi, la percentuale è dello 0,6%, mentre per la parte di ricavi e altri proventi che eccede la somma di euro 50 milioni, la percentuale è fissata allo 0,4%.

È bene ricordare che l’articolo 108 del Tuir contiene una deroga alle norme appena elencate: per l’acquisto di beni da distribuire gratuitamente, c.d. beni omaggio, le spese possono essere integralmente dedotte se il costo unitario degli stessi non è superiore a euro 50.


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