Spesometro, la non punibilità può già bloccare le sanzioni
Il grosso “pasticcio” dello spesometro di questi giorni pone prepotentemente alla ribalta il tema delle
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture ricordiamo che è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di mille euro per ciascun trimestre e la riduzione alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Si tratta quindi di una
•è calibrata sul numero delle informazioni obbligatorie omesse o errate;
•prevede un tetto massimo.
È intuitivo che il limite massimo salvaguarda le imprese con spesometri con una grosse mole di informazioni e penalizza invece, proporzionalmente, i contribuenti più piccoli. È scontato che nel caos di questi giorni la possibilità di commettere degli errori è molto alta stante la molteplicità di segnalazioni non sempre facilmente intelligibili che arriva dalla diagnostica di controllo dei file trasmessi.
In questo contesto va ricordato che il nostro sistema sanzionatorio prevede ad ogni buon conto alcune precise
Nella vicenda dello spesometro se venisse contestata una sanzione per effetto dell’omesso o dell’errato invio telematico della comunicazione, sarebbe possibile per il presunto trasgressore invocare una causa di non punibilità vista la situazione che si è creata, basti pensare alla materiale impossibilità di inviare il file telematico alla luce della reiterata interruzione del canale telematico di questi giorni.
C’è però anche da dire che l’opposizione della causa di non punibilità, ove non recepita dalle Entrate, dovrebbe poi essere vagliata nell’ambito di un formale contenzioso in Commissione tributaria, con i costi che questa procedura comporta (salvo sperare, in caso di esito vittorioso, nella condanna al rimborso delle spese di lite). Alla luce della modestia delle sanzioni comunque irrogabili è quindi probabile che pragmaticamente spesso si valuterà se optare comunque e obtorto collo, per la definizione bonaria della sanzione con il pagamento di 1/3 dell’importo irrogato (articolo 16 del Dlgs 472/1997).
Vi sono alcune recenti esperienze che possono essere utili per aiutare il legislatore a programmare un intervento in modo da ricondurre ad un criterio di ragionevolezza il rischio sanzioni nelle violazioni sull’adempimento spesometro del primo semestre 2017. L’articolo 1, comma 949, lettera d-bis), della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), ad esempio, ha disposto in passato la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel
Naturalmente questo principio non è applicabile allo spesometro vista la diversa natura di questa comunicazione per la quale invece, si potrebbe individuare una soglia di rilevanza sul contenuto integrale della comunicazione e/o per singola fattura (ad esempio i 3 mila euro del vecchio spesometro?).
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