Adempimenti

Spesometro semestrale con comportamento concludente

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di Gian Paolo Tosoni

La trasmissione delle fatture emesse e registrate (spesometro) relativa al primo trimestre 2018 sarebbe in scadenza il 31 maggio. Ma è possibile rinviarla al 1° ottobre (il 30 settembre cade di domenica) comprendendo tutte le operazioni registrate nel primo semestre 2018.

L’adempimento dello spesometro era stato introdotto con cadenza trimestrale dall’articolo 4 del Dl 193/2016, che prevedeva l’obbligo della trasmissione entro il secondo mese successivo al trimestre.

Successivamente il Dl 148/2017 (articolo 1-ter, comma 2), in sede di conversione nella legge 172/2017, ha introdotto la facoltà dei contribuenti di trasmettere i dati delle fatture con cadenza semestrale, apportando peraltro qualche semplificazione degli elementi da comunicare.

Di questa scadenza si occupa anche la legge 205/2017, comma 932: per non sovrapporre le scadenze fiscali, prevede che il termine del 16 settembre, già introdotto dal Dl 193/2016 per il secondo trimestre e quindi valido anche per il primo semestre, slitti al 30 settembre. Quindi chi sceglie l’invio semestrale dello spesometro deve provvedere entro il 30 settembre, che quest’anno slitta al 1° ottobre per effetto della festività.

Da considerare anche il provvedimento 5 febbraio 2018 della agenzia delle Entrate, che precisa che l’invio semestrale dello spesometro vale anche per chi ha optato, ex Dlgs 127/2015, per la trasmissione volontaria dei dati delle fatture e dei corrispettivi.

Quindi i soggetti Iva possono tranquillamente non fare alcuna comunicazione entro il 31 maggio relativamente alle fatture emesse e registrate avvalendosi pertanto della facoltà di fare la trasmissione semestrale.

Tenuto conto che la normativa non prevede particolari obblighi per esercitare l’opzione per la trasmissione delle fatture semestralmente, occorre fare riferimento al regolamento emanato per il riordino delle opzioni di cui al Dpr 442/1997. L’articolo 1 di questo decreto dispone che l’opzione per i regimi di determinazione dell’imposta e per i regimi contabili si desume dai comportamenti concludenti. L’adempimento dello spesometro non si colloca perfettamente in queste fattispecie ma il principio non può essere disatteso. Inoltre il comma 2 prevede l’obbligo della comunicazione della intervenuta opzione nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

Pertanto i soggetti Iva saranno verosimilmente tenuti a comunicare l’opzione che hanno esercitato per la trasmissione semestrale nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2018 che presenteranno entro il 30 aprile 2019.

Il comportamento concludente deve essere coerente; quindi se il contribuente sceglie l’invio della comunicazione con cadenza semestrale non può poi passare alla trasmissione trimestrale; così facendo rischierebbe di vedersi contestata l’omessa comunicazione del primo trimestre 2018 tenuto conto che il regime naturale è la trasmissione trimestrale.

Si pone il problema se l’opzione per la trasmissione semestrale abbia dei vincoli temporali; essa dovrebbe essere vincolante per un solo anno tenuto conto che l’adempimento è assimilabile ad un obbligo contabile (articolo 3, Dpr 442/1997), anche se il problema non dovrebbe sussistere in quanto l’adempimento dal prossimo anno è soppresso per effetto della introduzione della fattura elettronica.

Il 30 settembre (e cioè il primo ottobre) scade anche il termine per la trasmissione della liquidazione Iva dei mesi da aprile a giugno in scadenza il 16 settembre che slitta alla fine del mese in quanto l’articolo 21-bis del Dl 78/2010 rimanda per le liquidazioni ai termini previsti per la trasmissione delle fatture.

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