Controlli e liti

Spetta al contribuente informare che i documenti richiesti sono in possesso di un’altra Pa

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di Laura Ambrosi

È il contribuente a dover formalmente informare l’Ufficio che i documenti da questo richiesti sono in possesso di un’altra pubblica amministrazione. Non esiste, infatti, alcun obbligo di acquisizione automatica. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza 15147/2019 depositata ieri ( clicca qui per consultarla ).

La vicenda trae origine dalla mancata consegna di alcuni documenti all’agenzia delle Entrate da parte di una società. L’Ufficio, con più inviti, aveva richiesto della documentazione al fine di un controllo, ai quali, da quanto risulta in atti, la contribuente non aveva dato alcun seguito.

L’Agenzia notificava così un avviso di accertamento che veniva tempestivamente impugnato dinanzi al giudice tributario, il quale per entrambi i gradi di merito lo annullava.
In particolare, secondo la difesa della contribuente, l’Ufficio non poteva richiedere i documenti poiché gli stessi erano già stati consegnati all’agenzia delle Dogane in occasione di un pregresso controllo.

La Ctr riteneva infatti che l’articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) imponeva la cooperazione fra le diverse articolazioni dell’amministrazione. Pertanto, non risultando contestato che la documentazione richiesta fosse già in possesso dell’agenzia delle Dogane, occorreva che l’Ufficio acquisisse direttamente quanto necessario.

L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando, sostanzialmente, un’errata interpretazione della norma. La Suprema corte, ritenendo fondata la doglianza, ha fornito alcune precisazioni merito. Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno ricordato che per giurisprudenza consolidata, l’amministrazione fiscale è tenuta a prendere posizione su documenti già in suo possesso, a condizione che il contribuente provi tale pregressa disponibilità.

Nel caso specifico, se da un lato era incontestato che i documenti necessari fossero già a disposizione delle Dogane, dall’altro mancava in atti la prova della formale informazione di tale circostanza da parte del contribuente all’agenzia delle Entrate.
La Cassazione ha così precisato che non sussiste alcun obbligo di acquisizione senza che l’Ufficio abbia formale conoscenza della documentazione in possesso di altra amministrazione pubblica.

Cassazione, ordinanza 15147/2019

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